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leStrade n. 1574 gennaio/febbraio

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8<br />

Normativa e Infrastrutture<br />

Consorzi stabili, natura giuridica<br />

e requisiti per la loro costituzione<br />

Un’analisi della sentenza del Consiglio di stato, sezione V, n. 8331, del 14 dicembre 2021<br />

Claudio Guccione<br />

Avvocato dell’Anno<br />

nel Diritto amministrativo<br />

Appalti ai Legal Community<br />

Litigation Awards 2021<br />

Nella sentenza del 14 dicembre 2021, n. 8331, la<br />

Quinta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata<br />

sul tema della natura giuridica dei consorzi<br />

stabili, nonché sui requisiti per la loro costituzione.<br />

Nella specie, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito<br />

che la natura dei consorzi stabili è apprezzabile solo<br />

dopo aver verificato la sussistenza dei requisititi strutturali<br />

previsti dalla normativa in materia, eseguendo l’analisi<br />

degli atti negoziali, dell’atto costitutivo nonché di<br />

tutti gli altri atti che ne disciplinano il funzionamento.<br />

La controversia<br />

e il giudizio di primo grado<br />

La controversia da cui è scaturita la sentenza in commento<br />

riguardava una procedura aperta avente ad oggetto<br />

l’affidamento di lavori per il riammagliamento,<br />

L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione<br />

& Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche<br />

all’Università La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />

L’Opinione legale<br />

adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza di<br />

strade provinciali. L’operatore economico secondo in<br />

graduatoria impugnava il provvedimento di aggiudicazione<br />

della gara in favore del consorzio classificatosi<br />

primo innanzi al T.A.R. Napoli, contestandone la mancata<br />

esclusione.<br />

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente sosteneva<br />

che l’aggiudicatario non avrebbe potuto qualificarsi<br />

quale consorzio stabile in quanto - indipendentemente<br />

dal nomen iuris assunto nell’atto costitutivo e<br />

dai requisiti di partecipazione - avente natura ed assetto<br />

organizzativo-giuridico diversi dal tipo legale previsto<br />

all’art. 45, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.<br />

Come noto, la disposizione soprarichiamata, nel fornire<br />

la definizione di consorzi stabili, ne individua anche<br />

i requisiti strutturali: “I consorzi stabili sono formati da<br />

non meno di tre consorziati (cd. requisito numerico)<br />

che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,<br />

abbiano stabilito di operare in modo congiunto<br />

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture<br />

(cd. requisito teologico) per un periodo di tempo<br />

non inferiore a cinque anni (cd. requisito temporale),<br />

istituendo a tal fine una comune struttura di impresa<br />

(cd. requisito strutturale)”.<br />

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava che il consorzio<br />

fosse privo del requisito della “comune struttura<br />

di impresa” rilevando, rispettivamente: l’assenza di<br />

organico, la mancanza di un idoneo patrimonio per l’esercizio<br />

dell’attività, la presenza di sole figure tecniche<br />

in rapporto peraltro di collaborazione libero-professionale,<br />

la mancanza di una sede operativa e di uno stabilimento<br />

idonei per l’esercizio dell’attività di impresa,<br />

nonché l’assenza di mezzi e/o strutture per lo svolgimento<br />

autonomo dell’attività di impresa. A detta del ricorrente,<br />

alla luce di detti elementi, il consorzio aggiudicatario<br />

non avrebbe potuto operare in quanto tale, e<br />

quindi partecipare alla realizzazione di lavori, ma limitarsi<br />

a prestare solo assistenza amministrativa e tecnica<br />

alle imprese consorziate.<br />

Il T.A.R., con sentenza del 10 luglio 2020, n. 3003, respingeva<br />

il ricorso per infondatezza di tutte le censure<br />

proposte dalla società ricorrente. Con riferimento al<br />

motivo di ricorso di cui sopra, il giudice osservava, in via<br />

preliminare, che gli affidamenti in favore di un consorzio<br />

possono essere svolti, indipendentemente dall’organizzazione<br />

comune, anche da una sola delle imprese<br />

consorziate. Difatti, ai sensi dell’art. 47, comma 2,<br />

del Codice, “(…) i consorzi stabili eseguono le prestazioni<br />

o con la propria struttura o tramite i consorziati<br />

indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto,<br />

ferma la responsabilità solidale degli stessi nei<br />

confronti della stazione appaltante (…)”. La previsione<br />

1-2/2022 <strong>leStrade</strong><br />

OSSERVATORIO NORMATIVO<br />

n Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 4 ottobre 2021, n. 204, recante “Regolamento<br />

recante norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del decreto legislativo<br />

18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato in G.U. Serie General n. 289 del 4 dicembre 2021.<br />

n Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30 novembre 2021, recante “Trasferimento<br />

dei fondi ai comuni al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle<br />

misure di contenimento della diffusione del COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 2 del 4 <strong>gennaio</strong> 2022.<br />

appena richiamata, come precisato dal T.A.R., è stata<br />

modificata prima dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 19<br />

aprile 2017, n. 56 e, da ultimo, dal D.L. 18 aprile 2019<br />

n. 32 (cd. “decreto Sblocca-cantieri”) proprio con l’intento<br />

di chiarire i dubbi interpretativi relativi alla disciplina<br />

dei consorzi stabili, nonché agevolare le imprese<br />

nell’utilizzo di detto strumento pro-concorrenziale per<br />

la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.<br />

Ciò premesso, il Collegio - avuto riguardo alla mancata<br />

contestazione del possesso da parte dell’aggiudicatario<br />

dei requisiti di partecipazione alla gara - respingeva<br />

le argomentazioni avanzate dal ricorrente affermando<br />

che elemento qualificante i consorzi stabili è l’esistenza<br />

di una “comune struttura di impresa”, ossia di un’impresa<br />

consortile intesa quale “complesso di rapporti<br />

giuridici che consentono all’imprenditore di attingere<br />

ai mezzi necessari e strumentali all’esercizio dell’impresa,<br />

nonché la capacità dell’imprenditore medesimo<br />

di organizzarli in modo da asservirli ad una nuova funzione<br />

produttiva, diversa da quella delle singole imprese<br />

consorziate, benché le stesse si offrano nel prestare<br />

effettivamente i mezzi”. Più in particolare, secondo<br />

la giurisprudenza formatasi sul tema, i consorzi stabili<br />

sono entità soggettive astrattamente idonee ad operare<br />

come autonome strutture di impresa ed eseguire, anche<br />

in proprio, le prestazioni oggetto del contratto, secondo<br />

quanto esplicitamente previsto nello statuto (cfr.<br />

Cons. St., sez. III, 4 <strong>febbraio</strong> 2019, n. 865).<br />

In altri termini, la natura giuridica di “stabilità” di un consorzio<br />

può essere desunta solo attraverso l’esame delle<br />

disposizioni statutarie e si sostanzia nell’effettiva disponibilità<br />

giuridica dei mezzi e delle attrezzature necessarie<br />

allo svolgimento dell’attività produttiva oppure proprio<br />

nell’esistenza di un’impresa (o meglio, di un’azienda).<br />

Sulla base di tale presupposto, e con riferimento al caso<br />

di specie, il Tribunale concludeva nel senso che analizzando<br />

il contenuto dell’atto costitutivo del concorrente,<br />

esso recava la definizione di un modello organizzativo<br />

del tutto coerente con lo schema normativo di riferimento,<br />

ricorrendo di quest’ultimo: 1) il requisito numerico,<br />

essendo costituito da sei imprese; 2) il requisito<br />

temporale, essendo prevista una durata illimitata;<br />

3) il requisito teologico, in quanto le imprese si impegnavano<br />

espressamente di operare in modo congiunto;<br />

4) il requisito strutturale, prevedendo lo statuto la<br />

predisposizione da parte della società dei mezzi e delle<br />

strutture per l’erogazione di servizi alle imprese socie,<br />

siano essi rivolti all’estero o ai soci stessi.<br />

La sentenza del Consiglio di Stato<br />

L’impresa soccombente in primo grado proponeva appello<br />

dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale ha respinto<br />

il ricorso, confermando le argomentazioni del T.A.R. e<br />

9<br />

LS<br />

fornendo nuove indicazioni in merito all’elemento qualificante<br />

dei consorzi stabili.<br />

Innanzitutto, il Collegio, richiamata la disciplina in materia,<br />

precisa che il consorzio ha natura “di stabilità”<br />

laddove possa essere considerato quale soggetto giuridico<br />

autonomo, costituito in forma collettiva e con causa<br />

mutualistica, che opera con le imprese facenti parte<br />

dello stesso in modo organico e tale da poter giovare<br />

dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle stesse,<br />

secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa” e senza<br />

necessità di ricorrere all’avvalimento. Di qui, nell’ambito<br />

di una procedura ad evidenza pubblica, è il consorzio<br />

(e non le singole imprese facenti parte dello stesso)<br />

a partecipare alla procedura di gara e a stipulare<br />

il contratto con la pubblica amministrazione, anche se<br />

per l’esecuzione delle prestazioni si avvale delle imprese<br />

consorziate.<br />

In questa prospettiva, ai fini della concreta operatività<br />

del consorzio stabile, elemento indefettibile dello stesso<br />

è l’esistenza di una struttura di impresa (cd. “azienda<br />

consortile”) idonea a consentire l’esecuzione in proprio,<br />

e quindi senza l’ausilio delle strutture imprenditoriali delle<br />

consorziate, delle prestazioni oggetto del contratto.<br />

Peraltro, il Supremo Consesso osserva che l’azienda consortile<br />

può essere conseguita in due modi differenti: mediante<br />

la creazione ex novo di una struttura aziendale,<br />

attribuendo al consorzio la capacità tecnico-professionale<br />

necessaria per eseguire le prestazioni oggetto del<br />

contratto, oppure facendo acquisire al consorzio la sola<br />

disponibilità giuridica del personale e dei mezzi necessari,<br />

sicché al momento possa avvalersi dell’azienda delle<br />

consorziate e procedere con l’esecuzione del contratto.<br />

Ebbene, secondo il Consiglio di Stato, l’alterità soggettiva<br />

che deve caratterizzare il consorzio rispetto alle consorziate<br />

non deve essere tale da imporre la nascita di un<br />

soggetto completamente distinto dalle imprese e che necessariamente<br />

porta all’esecuzione in proprio del contratto.<br />

Difatti, come si è avuto modo di evidenziare, il tipo<br />

legale del consorzio stabile è configurabile anche tutte<br />

quelle volte in cui, in base alle disposizioni statutarie, il<br />

consorzio possa attingere dalle sue consorziate i mezzi<br />

e le strutture necessarie per l’esecuzione del contratto.<br />

Di qui, la questione della natura giuridica di un consorzio<br />

partecipante ad una procedura di gara può essere risolta<br />

solo interpretando gli atti negoziali, l’atto istitutivo e l’eventuale<br />

regolamento: il consorzio avente natura stabile<br />

può dirsi legittimamente costituito laddove abbia causa<br />

mutualistica e sia dotato di una “comune struttura di<br />

impresa”, ossia di un’azienda propria oppure della possibilità<br />

di attingere alle aziende delle singole consorziate.<br />

In conclusione, “qualora dall’interpretazione delle clausole<br />

statutarie si giunga a dire il soggetto collettivo istituito<br />

dalle imprese conforme al tipo legale del consorzio<br />

stabile di cui al codice dei contratti pubblici, ne discenderanno<br />

tutti gli effetti che la legge prevede, ivi compreso<br />

quello di poter nominare una o più tra le proprie<br />

consorziate per l’esecuzione dell’appalto, quale che sia<br />

l’effettivo livello di attuazione in concreto delle previsioni<br />

statutarie”. nn<br />

1-2/2022<br />

L’Opinione legale

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