leStrade n. 1574 gennaio/febbraio
GALLERIE Il nodo cruciale della Torino-Lione MATERIALI Un bitume che lega durata e ambiente
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Il nodo cruciale della Torino-Lione
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Un bitume che lega durata e ambiente
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Normativa e Infrastrutture<br />
Consorzi stabili, natura giuridica<br />
e requisiti per la loro costituzione<br />
Un’analisi della sentenza del Consiglio di stato, sezione V, n. 8331, del 14 dicembre 2021<br />
Claudio Guccione<br />
Avvocato dell’Anno<br />
nel Diritto amministrativo<br />
Appalti ai Legal Community<br />
Litigation Awards 2021<br />
Nella sentenza del 14 dicembre 2021, n. 8331, la<br />
Quinta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata<br />
sul tema della natura giuridica dei consorzi<br />
stabili, nonché sui requisiti per la loro costituzione.<br />
Nella specie, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito<br />
che la natura dei consorzi stabili è apprezzabile solo<br />
dopo aver verificato la sussistenza dei requisititi strutturali<br />
previsti dalla normativa in materia, eseguendo l’analisi<br />
degli atti negoziali, dell’atto costitutivo nonché di<br />
tutti gli altri atti che ne disciplinano il funzionamento.<br />
La controversia<br />
e il giudizio di primo grado<br />
La controversia da cui è scaturita la sentenza in commento<br />
riguardava una procedura aperta avente ad oggetto<br />
l’affidamento di lavori per il riammagliamento,<br />
L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione<br />
& Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche<br />
all’Università La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />
L’Opinione legale<br />
adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza di<br />
strade provinciali. L’operatore economico secondo in<br />
graduatoria impugnava il provvedimento di aggiudicazione<br />
della gara in favore del consorzio classificatosi<br />
primo innanzi al T.A.R. Napoli, contestandone la mancata<br />
esclusione.<br />
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente sosteneva<br />
che l’aggiudicatario non avrebbe potuto qualificarsi<br />
quale consorzio stabile in quanto - indipendentemente<br />
dal nomen iuris assunto nell’atto costitutivo e<br />
dai requisiti di partecipazione - avente natura ed assetto<br />
organizzativo-giuridico diversi dal tipo legale previsto<br />
all’art. 45, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.<br />
Come noto, la disposizione soprarichiamata, nel fornire<br />
la definizione di consorzi stabili, ne individua anche<br />
i requisiti strutturali: “I consorzi stabili sono formati da<br />
non meno di tre consorziati (cd. requisito numerico)<br />
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,<br />
abbiano stabilito di operare in modo congiunto<br />
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture<br />
(cd. requisito teologico) per un periodo di tempo<br />
non inferiore a cinque anni (cd. requisito temporale),<br />
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa<br />
(cd. requisito strutturale)”.<br />
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava che il consorzio<br />
fosse privo del requisito della “comune struttura<br />
di impresa” rilevando, rispettivamente: l’assenza di<br />
organico, la mancanza di un idoneo patrimonio per l’esercizio<br />
dell’attività, la presenza di sole figure tecniche<br />
in rapporto peraltro di collaborazione libero-professionale,<br />
la mancanza di una sede operativa e di uno stabilimento<br />
idonei per l’esercizio dell’attività di impresa,<br />
nonché l’assenza di mezzi e/o strutture per lo svolgimento<br />
autonomo dell’attività di impresa. A detta del ricorrente,<br />
alla luce di detti elementi, il consorzio aggiudicatario<br />
non avrebbe potuto operare in quanto tale, e<br />
quindi partecipare alla realizzazione di lavori, ma limitarsi<br />
a prestare solo assistenza amministrativa e tecnica<br />
alle imprese consorziate.<br />
Il T.A.R., con sentenza del 10 luglio 2020, n. 3003, respingeva<br />
il ricorso per infondatezza di tutte le censure<br />
proposte dalla società ricorrente. Con riferimento al<br />
motivo di ricorso di cui sopra, il giudice osservava, in via<br />
preliminare, che gli affidamenti in favore di un consorzio<br />
possono essere svolti, indipendentemente dall’organizzazione<br />
comune, anche da una sola delle imprese<br />
consorziate. Difatti, ai sensi dell’art. 47, comma 2,<br />
del Codice, “(…) i consorzi stabili eseguono le prestazioni<br />
o con la propria struttura o tramite i consorziati<br />
indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto,<br />
ferma la responsabilità solidale degli stessi nei<br />
confronti della stazione appaltante (…)”. La previsione<br />
1-2/2022 <strong>leStrade</strong><br />
OSSERVATORIO NORMATIVO<br />
n Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 4 ottobre 2021, n. 204, recante “Regolamento<br />
recante norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del decreto legislativo<br />
18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato in G.U. Serie General n. 289 del 4 dicembre 2021.<br />
n Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30 novembre 2021, recante “Trasferimento<br />
dei fondi ai comuni al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle<br />
misure di contenimento della diffusione del COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 2 del 4 <strong>gennaio</strong> 2022.<br />
appena richiamata, come precisato dal T.A.R., è stata<br />
modificata prima dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 19<br />
aprile 2017, n. 56 e, da ultimo, dal D.L. 18 aprile 2019<br />
n. 32 (cd. “decreto Sblocca-cantieri”) proprio con l’intento<br />
di chiarire i dubbi interpretativi relativi alla disciplina<br />
dei consorzi stabili, nonché agevolare le imprese<br />
nell’utilizzo di detto strumento pro-concorrenziale per<br />
la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.<br />
Ciò premesso, il Collegio - avuto riguardo alla mancata<br />
contestazione del possesso da parte dell’aggiudicatario<br />
dei requisiti di partecipazione alla gara - respingeva<br />
le argomentazioni avanzate dal ricorrente affermando<br />
che elemento qualificante i consorzi stabili è l’esistenza<br />
di una “comune struttura di impresa”, ossia di un’impresa<br />
consortile intesa quale “complesso di rapporti<br />
giuridici che consentono all’imprenditore di attingere<br />
ai mezzi necessari e strumentali all’esercizio dell’impresa,<br />
nonché la capacità dell’imprenditore medesimo<br />
di organizzarli in modo da asservirli ad una nuova funzione<br />
produttiva, diversa da quella delle singole imprese<br />
consorziate, benché le stesse si offrano nel prestare<br />
effettivamente i mezzi”. Più in particolare, secondo<br />
la giurisprudenza formatasi sul tema, i consorzi stabili<br />
sono entità soggettive astrattamente idonee ad operare<br />
come autonome strutture di impresa ed eseguire, anche<br />
in proprio, le prestazioni oggetto del contratto, secondo<br />
quanto esplicitamente previsto nello statuto (cfr.<br />
Cons. St., sez. III, 4 <strong>febbraio</strong> 2019, n. 865).<br />
In altri termini, la natura giuridica di “stabilità” di un consorzio<br />
può essere desunta solo attraverso l’esame delle<br />
disposizioni statutarie e si sostanzia nell’effettiva disponibilità<br />
giuridica dei mezzi e delle attrezzature necessarie<br />
allo svolgimento dell’attività produttiva oppure proprio<br />
nell’esistenza di un’impresa (o meglio, di un’azienda).<br />
Sulla base di tale presupposto, e con riferimento al caso<br />
di specie, il Tribunale concludeva nel senso che analizzando<br />
il contenuto dell’atto costitutivo del concorrente,<br />
esso recava la definizione di un modello organizzativo<br />
del tutto coerente con lo schema normativo di riferimento,<br />
ricorrendo di quest’ultimo: 1) il requisito numerico,<br />
essendo costituito da sei imprese; 2) il requisito<br />
temporale, essendo prevista una durata illimitata;<br />
3) il requisito teologico, in quanto le imprese si impegnavano<br />
espressamente di operare in modo congiunto;<br />
4) il requisito strutturale, prevedendo lo statuto la<br />
predisposizione da parte della società dei mezzi e delle<br />
strutture per l’erogazione di servizi alle imprese socie,<br />
siano essi rivolti all’estero o ai soci stessi.<br />
La sentenza del Consiglio di Stato<br />
L’impresa soccombente in primo grado proponeva appello<br />
dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale ha respinto<br />
il ricorso, confermando le argomentazioni del T.A.R. e<br />
9<br />
LS<br />
fornendo nuove indicazioni in merito all’elemento qualificante<br />
dei consorzi stabili.<br />
Innanzitutto, il Collegio, richiamata la disciplina in materia,<br />
precisa che il consorzio ha natura “di stabilità”<br />
laddove possa essere considerato quale soggetto giuridico<br />
autonomo, costituito in forma collettiva e con causa<br />
mutualistica, che opera con le imprese facenti parte<br />
dello stesso in modo organico e tale da poter giovare<br />
dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle stesse,<br />
secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa” e senza<br />
necessità di ricorrere all’avvalimento. Di qui, nell’ambito<br />
di una procedura ad evidenza pubblica, è il consorzio<br />
(e non le singole imprese facenti parte dello stesso)<br />
a partecipare alla procedura di gara e a stipulare<br />
il contratto con la pubblica amministrazione, anche se<br />
per l’esecuzione delle prestazioni si avvale delle imprese<br />
consorziate.<br />
In questa prospettiva, ai fini della concreta operatività<br />
del consorzio stabile, elemento indefettibile dello stesso<br />
è l’esistenza di una struttura di impresa (cd. “azienda<br />
consortile”) idonea a consentire l’esecuzione in proprio,<br />
e quindi senza l’ausilio delle strutture imprenditoriali delle<br />
consorziate, delle prestazioni oggetto del contratto.<br />
Peraltro, il Supremo Consesso osserva che l’azienda consortile<br />
può essere conseguita in due modi differenti: mediante<br />
la creazione ex novo di una struttura aziendale,<br />
attribuendo al consorzio la capacità tecnico-professionale<br />
necessaria per eseguire le prestazioni oggetto del<br />
contratto, oppure facendo acquisire al consorzio la sola<br />
disponibilità giuridica del personale e dei mezzi necessari,<br />
sicché al momento possa avvalersi dell’azienda delle<br />
consorziate e procedere con l’esecuzione del contratto.<br />
Ebbene, secondo il Consiglio di Stato, l’alterità soggettiva<br />
che deve caratterizzare il consorzio rispetto alle consorziate<br />
non deve essere tale da imporre la nascita di un<br />
soggetto completamente distinto dalle imprese e che necessariamente<br />
porta all’esecuzione in proprio del contratto.<br />
Difatti, come si è avuto modo di evidenziare, il tipo<br />
legale del consorzio stabile è configurabile anche tutte<br />
quelle volte in cui, in base alle disposizioni statutarie, il<br />
consorzio possa attingere dalle sue consorziate i mezzi<br />
e le strutture necessarie per l’esecuzione del contratto.<br />
Di qui, la questione della natura giuridica di un consorzio<br />
partecipante ad una procedura di gara può essere risolta<br />
solo interpretando gli atti negoziali, l’atto istitutivo e l’eventuale<br />
regolamento: il consorzio avente natura stabile<br />
può dirsi legittimamente costituito laddove abbia causa<br />
mutualistica e sia dotato di una “comune struttura di<br />
impresa”, ossia di un’azienda propria oppure della possibilità<br />
di attingere alle aziende delle singole consorziate.<br />
In conclusione, “qualora dall’interpretazione delle clausole<br />
statutarie si giunga a dire il soggetto collettivo istituito<br />
dalle imprese conforme al tipo legale del consorzio<br />
stabile di cui al codice dei contratti pubblici, ne discenderanno<br />
tutti gli effetti che la legge prevede, ivi compreso<br />
quello di poter nominare una o più tra le proprie<br />
consorziate per l’esecuzione dell’appalto, quale che sia<br />
l’effettivo livello di attuazione in concreto delle previsioni<br />
statutarie”. nn<br />
1-2/2022<br />
L’Opinione legale