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ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM ... - La Santa Sede

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336 Acta Apostolicae Sedis - Oommentarinm Officiale<br />

calore, anche per la propria chiesa, e niuno del clero secolare o regolare<br />

può lecitamente accettare simile invito, se non nei limiti e modi<br />

fissati negli articoli che seguono.<br />

3. I parroci, in forza del mandato avuto con la loro elezione, sono<br />

abilitati alla predicazione, salva però la legge della residenza e salve le<br />

condizioni ulteriori che l'Ordinario crederà necessario od espediente<br />

stabilire. Così porre il Canonico teologo quanto alle lezioni scritturali.<br />

4. In tutti gli altri casi per predicare al popolo fedele nelle pubbliche<br />

chiese od oratorii, anche dei regolari, e dagli stessi sacerdoti<br />

regolari, è necessaria la facoltà dell'Ordinario diocesano.<br />

5. Questa facoltà, iri conformità al disposto del Codice can. 1341,<br />

§ 1 e 3, deve esser chiesta:<br />

a) dalla prima dignità del Capitolo, dietro il parere del Capitolo<br />

stesso, per le predicazioni dipendenti dalle leggi o dalla volontà del Capitolo<br />

nella rispettiva chiesa;<br />

b) dal Superiore religioso, osservate le regole del rispettivo Ordine<br />

o Congregazione nelle chiese delle religioni clericali;<br />

c) dal parroco per la chiesa parrocchiale ed altre chiese da lui<br />

dipendenti ;<br />

d) e se si tratti dei parroco di una chiesa spettante ad un capitolo o<br />

ad un Ordine religioso, dal parroco stesso per quelle prediche che da lui<br />

dipendono all'infuori delle competenze del Capitolo o della Religione;<br />

e) dal sacerdote primicerio o cappellano della confraternita per la<br />

chiesa ad essa spettante;<br />

/) dal sacerdote rettore della chiesa, che di diritto compie in essa<br />

le sacre funzioni, per tutte quelle chiese che dipendessero da altri corpi<br />

morali non chiericali, religioni laicali, suore, privati.<br />

Rimane escluso che tali petizioni vengano fatte o presentate da<br />

secolari, ed ogni consuetudine in contrario resta condannata ed abolita.<br />

6. In conformità alle decisioni della S. C. del Concilio in Sutrina,<br />

8 maggio 1688, in Ripana, 21 maggio 1707, ecc., chi chiede tale facoltà<br />

deve limitarsi alla semplice proposta della persona, e questa subordinata<br />

al beneplacito dell'Ordinario, il quale soltanto può usare le parole<br />

eligimus et deputamus ad postulationem N. N., ecc.<br />

7. <strong>La</strong> domanda per ottenere un predicatore deve essere fatta in<br />

tempo utile ed opportuno, affinchè l'Ordinario possa prendere comodamente<br />

le informazioni necessarie (Codice, can. 1341, § 2) e questo<br />

tempo in generale non deve essere inferiore ai due mesi, come ha stabilito<br />

la S. C. del Concilio nella Theanen., 19 aprile 1728 e 30 aprile 1729,<br />

salvo ai Vescovi di stabilire un tempo diverso, anche più breve, secondo

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