10.12.2012 Views

ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM ... - La Santa Sede

ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM ... - La Santa Sede

ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM ... - La Santa Sede

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

340 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale<br />

sermonem tuum ; ne cum in ecclesia loqueris, tacitus quilibet respondeat :<br />

Cur ergo haec quae dicis ipse non facis? Delicatus magister est qui pleno<br />

ventre de ieiuniis loquitur.... Sacerdotis os, mens manusque concordent.<br />

CAP. IV.<br />

A chi e come si debba proibire la predicazione.<br />

29. I predicatori che non si attenessero alle prescrizioni stabilite nel<br />

capo precedente, se correggibili e per cose non gravi, per la prima o<br />

seconda volta siano dal Vescovo avvertiti e ripresi.<br />

30. Se non si emendano, o se si tratti di mancanza grave che abbia<br />

dato scandalo, il Vescovo, in conformità al can. 1340, § 2 e 3 del Codice:<br />

a) qualora si tratti di un proprio suddito o di un religioso a cui<br />

egli abbia dato la pagella di predicatore, dovrà, senza umani riguardi,<br />

sospendergli o togliergli la data facoltà;<br />

6) qualora si tratti di estradiocesano o di un religioso a cui non<br />

abbia dato la detta pagella, dovrà interdirgli di più predicare nella sua<br />

diocesi, informando d'ogni cosa l'Ordinario proprio e colui che ha dato<br />

la pagella al detto soggetto; e nei casi più gravi, o quando speciali<br />

ragioni lo consiglino, non manchi di avvertire la S. <strong>Sede</strong>.<br />

c) potrà anche il Vescovo, ed anzi dovrà, secondo i casi, avvenuta una<br />

mancanza grave da parte di un predicatore, interrompergli la predicazione.<br />

31. Egualmente dovrà essere interdetto dalla predicazione, almeno<br />

ad tempus et pro aliquo loco, chi per la sua condotta o per qualsiasi<br />

altro motivo, anche senza sua colpa, decadesse dalla pubblica stima,<br />

così da rendere il suo ministero inutile o dannoso.<br />

32. Gli Ordinari diocesani costituiranno nelle loro diocesi una commissione<br />

di vigilanza pro praedicatione, che potrà anche essere la stessa<br />

che per gli esami.<br />

33. Non potendo i Vescovi e le commissioni di vigilanza esser presenti<br />

in tutta la diocesi, trattandosi di predicazioni di qualche importanza<br />

in luoghi distanti, gli Ordinari esigano dai Vicari foranei o dai Parroci<br />

informazioni particolareggiate e precise secondo le norme sopra indicate.<br />

CAPO V.<br />

Della preparazione remota per la sacra predicazione.<br />

34. Sarà stretta cura degli Ordinari e dei Superiori religiosi di formare<br />

i loro chierici ad una santa e salutare predicazione fin dai giovani<br />

anni, durante i loro studi, prima del sacerdozio e negli anni susseguenti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!