04.12.2012 Views

Lessico - Administration

Lessico - Administration

Lessico - Administration

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

succursali in altri Stati membri sulla base<br />

dell’autorizzazione e della vigilanza dello<br />

Stato membro di origine. A tal fine la direttiva<br />

mirava ad armonizzare i requisiti di autorizzazione<br />

iniziale e di esercizio per le imprese<br />

di investimento, comprese le norme di<br />

comportamento. Essa prevedeva inoltre l’armonizzazione<br />

di alcune condizioni riguardanti<br />

la gestione dei mercati regolamentati 54) .<br />

La direttiva 93/22/CEE è stata sostituita dalla<br />

direttiva 2004/39/CE meglio conosciuta<br />

come direttiva Mifid («Market in financial instruments<br />

directive») che, approvata dal Parlamento<br />

europeo il 21 aprile 2004, mira a disciplinare<br />

l’attività degli intermediari ed i servizi<br />

di investimento. Gli Stati membri dovranno<br />

adottare le disposizioni legislative, regolamentari<br />

e amministrative necessarie per conformarsi<br />

a questa direttiva entro il 30 aprile 2006 55) .<br />

Senza addentrarsi nel dettaglio delle normative<br />

in questione, giova comunque rilevare,<br />

che già il campo di applicazione della<br />

direttiva 93/22/CEE andava oltre quello previsto<br />

dalla legislazione elvetica sulla base della<br />

Legge federale sulle borse e il commercio<br />

di valori mobiliari (LBVM), poiché la direttiva<br />

in parola era applicabile anche ai gestori patrimoniali<br />

56) , i quali, come risaputo, non sono<br />

considerati dei commercianti in valori mobiliari<br />

57) e pertanto non sottostanno ad una vigilanza<br />

– prudenziale – statale.<br />

150 Autoregolamentazione<br />

Questo trend è stato ripreso anche dalla nuova<br />

normativa Mifid, la quale, e questa è una<br />

novità, si applica altresì alle società attive<br />

nell’ambito della mera consulenza 58) .<br />

Il terzo rapporto Zimmerli (estensione<br />

della sorveglianza prudenziale)<br />

Il 30 novembre 2001 il Consiglio federale ha<br />

istituito una commissione di esperti, denominata<br />

Commissione Zimmerli in onore al suo<br />

Presidente, prof. Ulrich Zimmerli, allo scopo<br />

di approntare i lavori legislativi che si imponevano<br />

sulla base del rapporto Zufferey (cfr.<br />

supra ad «Autoregolamentazione e leggi quadro.<br />

Considerazioni preliminari») e di sottoporre<br />

al Dipartimento federale delle finanze<br />

un disegno di legge unitamente a un rapporto<br />

esplicativo 59) . Oltre a ciò, la Commissione<br />

Zimmerli è stata chiamata ad esprimersi in<br />

merito alla necessità ed alla fattibilità di ampliare<br />

la vigilanza prudenziale in capo agli introducing<br />

broker, ai commercianti di divise<br />

ed ai gestori patrimoniali indipendenti.<br />

Nel mese di febbraio del 2005, la Commissione<br />

di esperti Zimmerli ha pubblicato il suo<br />

terzo e ultimo rapporto parziale concernente<br />

proprio quest’ultimo aspetto.<br />

La Commissione ha proposto di adottare<br />

misure urgenti per i gestori di investimenti<br />

collettivi di capitale estero, per contro, in merito<br />

agli «altri» intermediari finanziari, essa si è<br />

pronunciata a favore di una procedura a tappe<br />

in funzione dei bisogni e ha raccomandato<br />

di agire solo in caso di necessità 60) .<br />

53) Cfr. in questo senso, I. Rapporto parziale della Commissione Zimmerli, pag. 19<br />

(http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/00941/index.html?lang=it ); Max Boemle, Max Gsell,<br />

Jean-Pierre Jetzer, Paul Nyffeler, Christian Thalmann, op. cit., pag. 84.<br />

54) § 1 Direttiva 2004/39/CE.<br />

55) Cfr. http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l24036c.htm , art. 70 Direttiva 2004/39/CE.<br />

56) Cfr. Art. 3 § 1 Direttiva 93/22/CEE.<br />

57) Cfr. Circolare CFB 98/2 «commentario al termine commerciante in valori mobiliari», nr. 50 e 52,<br />

scaricabile al seguente indirizzo internet http://www.ebk.admin.ch/f/regulier/rundsch/pdf/98-2.pdf.<br />

58) Il pensiero posto a fondamento di questa estensione è riportato alla considerazione nr. 3 della Direttiva<br />

2004/39/CE. Per via della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate,<br />

è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che<br />

richiedono un’autorizzazione.<br />

59) Cfr. I. Rapporto parziale Zimmerli, pag. 9.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!