Lessico - Administration
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succursali in altri Stati membri sulla base<br />
dell’autorizzazione e della vigilanza dello<br />
Stato membro di origine. A tal fine la direttiva<br />
mirava ad armonizzare i requisiti di autorizzazione<br />
iniziale e di esercizio per le imprese<br />
di investimento, comprese le norme di<br />
comportamento. Essa prevedeva inoltre l’armonizzazione<br />
di alcune condizioni riguardanti<br />
la gestione dei mercati regolamentati 54) .<br />
La direttiva 93/22/CEE è stata sostituita dalla<br />
direttiva 2004/39/CE meglio conosciuta<br />
come direttiva Mifid («Market in financial instruments<br />
directive») che, approvata dal Parlamento<br />
europeo il 21 aprile 2004, mira a disciplinare<br />
l’attività degli intermediari ed i servizi<br />
di investimento. Gli Stati membri dovranno<br />
adottare le disposizioni legislative, regolamentari<br />
e amministrative necessarie per conformarsi<br />
a questa direttiva entro il 30 aprile 2006 55) .<br />
Senza addentrarsi nel dettaglio delle normative<br />
in questione, giova comunque rilevare,<br />
che già il campo di applicazione della<br />
direttiva 93/22/CEE andava oltre quello previsto<br />
dalla legislazione elvetica sulla base della<br />
Legge federale sulle borse e il commercio<br />
di valori mobiliari (LBVM), poiché la direttiva<br />
in parola era applicabile anche ai gestori patrimoniali<br />
56) , i quali, come risaputo, non sono<br />
considerati dei commercianti in valori mobiliari<br />
57) e pertanto non sottostanno ad una vigilanza<br />
– prudenziale – statale.<br />
150 Autoregolamentazione<br />
Questo trend è stato ripreso anche dalla nuova<br />
normativa Mifid, la quale, e questa è una<br />
novità, si applica altresì alle società attive<br />
nell’ambito della mera consulenza 58) .<br />
Il terzo rapporto Zimmerli (estensione<br />
della sorveglianza prudenziale)<br />
Il 30 novembre 2001 il Consiglio federale ha<br />
istituito una commissione di esperti, denominata<br />
Commissione Zimmerli in onore al suo<br />
Presidente, prof. Ulrich Zimmerli, allo scopo<br />
di approntare i lavori legislativi che si imponevano<br />
sulla base del rapporto Zufferey (cfr.<br />
supra ad «Autoregolamentazione e leggi quadro.<br />
Considerazioni preliminari») e di sottoporre<br />
al Dipartimento federale delle finanze<br />
un disegno di legge unitamente a un rapporto<br />
esplicativo 59) . Oltre a ciò, la Commissione<br />
Zimmerli è stata chiamata ad esprimersi in<br />
merito alla necessità ed alla fattibilità di ampliare<br />
la vigilanza prudenziale in capo agli introducing<br />
broker, ai commercianti di divise<br />
ed ai gestori patrimoniali indipendenti.<br />
Nel mese di febbraio del 2005, la Commissione<br />
di esperti Zimmerli ha pubblicato il suo<br />
terzo e ultimo rapporto parziale concernente<br />
proprio quest’ultimo aspetto.<br />
La Commissione ha proposto di adottare<br />
misure urgenti per i gestori di investimenti<br />
collettivi di capitale estero, per contro, in merito<br />
agli «altri» intermediari finanziari, essa si è<br />
pronunciata a favore di una procedura a tappe<br />
in funzione dei bisogni e ha raccomandato<br />
di agire solo in caso di necessità 60) .<br />
53) Cfr. in questo senso, I. Rapporto parziale della Commissione Zimmerli, pag. 19<br />
(http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/00941/index.html?lang=it ); Max Boemle, Max Gsell,<br />
Jean-Pierre Jetzer, Paul Nyffeler, Christian Thalmann, op. cit., pag. 84.<br />
54) § 1 Direttiva 2004/39/CE.<br />
55) Cfr. http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l24036c.htm , art. 70 Direttiva 2004/39/CE.<br />
56) Cfr. Art. 3 § 1 Direttiva 93/22/CEE.<br />
57) Cfr. Circolare CFB 98/2 «commentario al termine commerciante in valori mobiliari», nr. 50 e 52,<br />
scaricabile al seguente indirizzo internet http://www.ebk.admin.ch/f/regulier/rundsch/pdf/98-2.pdf.<br />
58) Il pensiero posto a fondamento di questa estensione è riportato alla considerazione nr. 3 della Direttiva<br />
2004/39/CE. Per via della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate,<br />
è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che<br />
richiedono un’autorizzazione.<br />
59) Cfr. I. Rapporto parziale Zimmerli, pag. 9.