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Lessico - Administration

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In un comunicato stampa datato 19 ottobre<br />

2005 il Consiglio Federale, riferendosi al prefato<br />

terzo rapporto, ha annunciato di rinunciare,<br />

almeno per il momento, ad adottare<br />

misure di vigilanza prudenziale in capo ai<br />

gestori patrimoniali indipendenti, poiché i<br />

dispostivi attualmente regolanti la professione<br />

(sostanzialmente le regole sul mandato 61)<br />

e sulla rappresentanza 62) ) sarebbero sufficienti<br />

a garantire la protezione dell’investitore/cliente.<br />

Inoltre, gli averi gestiti dai gestori<br />

patrimoniali indipendenti sono depositati<br />

presso istituti di credito già sottoposti ad una<br />

sorveglianza prudenziale, per il che, l’estensione<br />

di quest’ultima in capo a questi operatori<br />

indipendenti, risulterebbe essere, per il<br />

momento, superflua 63) .<br />

Le risultanze del terzo rapporto parziale<br />

hanno portato alla luce diversi aspetti rilevanti,<br />

il più importante dei quali, ai fini del presente<br />

articolo, è quello del concetto di sorveglianza<br />

prudenziale, precedentemente esposto.<br />

Or bene, al fine di permettere ai gestori<br />

patrimoniali indipendenti elvetici, almeno<br />

sulla carta, di essere concorrenziali con i loro<br />

cugini viciniori (attivi in campo europeo), in<br />

Svizzera dovrebbe essere istituita una sorveglianza<br />

simile a quella attualmente in vigore<br />

in capo ai commercianti in valori mobiliari,<br />

ovverosia una sorveglianza statale diretta.<br />

Infatti, l’istituzione di una sorveglianza statale<br />

svolta per il tramite di Organismi privati<br />

di autoregolamentazione, come avviene<br />

nell’ambito della lotta al riciclaggio, sarebbe<br />

in contrasto con quanto prevede la direttiva<br />

comunitaria Mifid, la quale solo a titolo eccezionale<br />

permette una «vigilanza privata» (ad<br />

esempio nel caso della consulenza agli inve-<br />

stimenti oppure della distribuzione di quote<br />

di fondi di investimento) 64) .<br />

Un medesimo discorso si impone altresì in<br />

relazione al mercato statunitense 65) .<br />

Soluzioni giusta il diritto svizzero?<br />

Il diritto svizzero mette a disposizione dei<br />

gestori patrimoniali indipendenti, nell’ambito<br />

della legge sul commercio di valori mobiliari<br />

(LBVM), legge quadro regolante sia i servizi<br />

di investimento nel settore dei valori mobiliari<br />

sia la gestione patrimoniale, solo l’istituto<br />

del commerciante che opera per conto di<br />

clienti. La regolamentazione di questa categoria<br />

di operatori finanziari è però fortemente<br />

improntata sulla vigilanza di tipo bancario.<br />

L’attuale regolamentazione del commercio<br />

di valori mobiliari è, infatti, volta a tutelare i<br />

temi più importanti in materia di vigilanza<br />

bancaria, quali la messa a disposizione di fondi<br />

propri, nonché garantire la sicurezza degli<br />

investimenti effettuati dal commerciante.<br />

Per quei gestori indipendenti di patrimoni<br />

attivi in Svizzera che vorrebbero affacciarsi al<br />

mercato europeo – e quindi necessiterebbero<br />

di una regolamentazione equipollente agli<br />

standards di vigilanza internazionali – il diritto<br />

svizzero non mette a disposizione nessuna<br />

soluzione adeguata. Nemmeno la recente<br />

prassi adottata dalla Commissione federale<br />

delle banche, stante la quale essa rilascia ai<br />

gestori indipendenti di patrimoni che ne fanno<br />

richiesta, l’autorizzazione ad esercitare<br />

quali commercianti in valori mobiliari a’ sensi<br />

della LBVM 66) , può essere considerata tale,<br />

poiché una siffatta concessione è subordinata<br />

all’adempimento di tutte le condizioni poste<br />

nella LBVM (e nella relativa Ordinanza,<br />

60) Cfr. III. Rapporto parziale Zimmerli, compulsabile al seguente indirizzo internet:<br />

http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/00891/index.html?lang=it<br />

61) Artt. 394 e segg. CO.<br />

62) Artt. 32 e segg. CO.<br />

63) Cfr. anche III. Rapporto parziale Zimmerli, pag. 14.<br />

64) Art. 48 cpv. 2 Direttiva 2004/39/CE; III. Rapporto parziale Zimmerli, pag. 12.<br />

65) III. Rapporto parziale Zimmerli, pag. 12–13.<br />

66) Cfr. Comunicato Stampa 11 marzo 2005 della CFB, «Une solution pragmatique pour la place financière<br />

suisse», compulsabile via intenet, http://www.ebk.admin.ch/f/archiv/2005/20050311/050311_01_f.pdf<br />

Autoregolamentazione 151

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