Lessico - Administration
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In un comunicato stampa datato 19 ottobre<br />
2005 il Consiglio Federale, riferendosi al prefato<br />
terzo rapporto, ha annunciato di rinunciare,<br />
almeno per il momento, ad adottare<br />
misure di vigilanza prudenziale in capo ai<br />
gestori patrimoniali indipendenti, poiché i<br />
dispostivi attualmente regolanti la professione<br />
(sostanzialmente le regole sul mandato 61)<br />
e sulla rappresentanza 62) ) sarebbero sufficienti<br />
a garantire la protezione dell’investitore/cliente.<br />
Inoltre, gli averi gestiti dai gestori<br />
patrimoniali indipendenti sono depositati<br />
presso istituti di credito già sottoposti ad una<br />
sorveglianza prudenziale, per il che, l’estensione<br />
di quest’ultima in capo a questi operatori<br />
indipendenti, risulterebbe essere, per il<br />
momento, superflua 63) .<br />
Le risultanze del terzo rapporto parziale<br />
hanno portato alla luce diversi aspetti rilevanti,<br />
il più importante dei quali, ai fini del presente<br />
articolo, è quello del concetto di sorveglianza<br />
prudenziale, precedentemente esposto.<br />
Or bene, al fine di permettere ai gestori<br />
patrimoniali indipendenti elvetici, almeno<br />
sulla carta, di essere concorrenziali con i loro<br />
cugini viciniori (attivi in campo europeo), in<br />
Svizzera dovrebbe essere istituita una sorveglianza<br />
simile a quella attualmente in vigore<br />
in capo ai commercianti in valori mobiliari,<br />
ovverosia una sorveglianza statale diretta.<br />
Infatti, l’istituzione di una sorveglianza statale<br />
svolta per il tramite di Organismi privati<br />
di autoregolamentazione, come avviene<br />
nell’ambito della lotta al riciclaggio, sarebbe<br />
in contrasto con quanto prevede la direttiva<br />
comunitaria Mifid, la quale solo a titolo eccezionale<br />
permette una «vigilanza privata» (ad<br />
esempio nel caso della consulenza agli inve-<br />
stimenti oppure della distribuzione di quote<br />
di fondi di investimento) 64) .<br />
Un medesimo discorso si impone altresì in<br />
relazione al mercato statunitense 65) .<br />
Soluzioni giusta il diritto svizzero?<br />
Il diritto svizzero mette a disposizione dei<br />
gestori patrimoniali indipendenti, nell’ambito<br />
della legge sul commercio di valori mobiliari<br />
(LBVM), legge quadro regolante sia i servizi<br />
di investimento nel settore dei valori mobiliari<br />
sia la gestione patrimoniale, solo l’istituto<br />
del commerciante che opera per conto di<br />
clienti. La regolamentazione di questa categoria<br />
di operatori finanziari è però fortemente<br />
improntata sulla vigilanza di tipo bancario.<br />
L’attuale regolamentazione del commercio<br />
di valori mobiliari è, infatti, volta a tutelare i<br />
temi più importanti in materia di vigilanza<br />
bancaria, quali la messa a disposizione di fondi<br />
propri, nonché garantire la sicurezza degli<br />
investimenti effettuati dal commerciante.<br />
Per quei gestori indipendenti di patrimoni<br />
attivi in Svizzera che vorrebbero affacciarsi al<br />
mercato europeo – e quindi necessiterebbero<br />
di una regolamentazione equipollente agli<br />
standards di vigilanza internazionali – il diritto<br />
svizzero non mette a disposizione nessuna<br />
soluzione adeguata. Nemmeno la recente<br />
prassi adottata dalla Commissione federale<br />
delle banche, stante la quale essa rilascia ai<br />
gestori indipendenti di patrimoni che ne fanno<br />
richiesta, l’autorizzazione ad esercitare<br />
quali commercianti in valori mobiliari a’ sensi<br />
della LBVM 66) , può essere considerata tale,<br />
poiché una siffatta concessione è subordinata<br />
all’adempimento di tutte le condizioni poste<br />
nella LBVM (e nella relativa Ordinanza,<br />
60) Cfr. III. Rapporto parziale Zimmerli, compulsabile al seguente indirizzo internet:<br />
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/00891/index.html?lang=it<br />
61) Artt. 394 e segg. CO.<br />
62) Artt. 32 e segg. CO.<br />
63) Cfr. anche III. Rapporto parziale Zimmerli, pag. 14.<br />
64) Art. 48 cpv. 2 Direttiva 2004/39/CE; III. Rapporto parziale Zimmerli, pag. 12.<br />
65) III. Rapporto parziale Zimmerli, pag. 12–13.<br />
66) Cfr. Comunicato Stampa 11 marzo 2005 della CFB, «Une solution pragmatique pour la place financière<br />
suisse», compulsabile via intenet, http://www.ebk.admin.ch/f/archiv/2005/20050311/050311_01_f.pdf<br />
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