USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna
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Definizione<br />
Elementi costitutivi<br />
Lavoratori<br />
conviventi senza<br />
stipen<strong>di</strong>o<br />
Il capo famiglia<br />
Rapporti esterni nella<br />
mezzadria, nell’affitto<br />
a manuali coltivatori<br />
e a coltivatori <strong>di</strong>retti<br />
capitolo 1 . Generalità<br />
7. La comunione tacita familiare è una caratteristica entità giuri<strong>di</strong>ca affine alla<br />
società, che si stabilisce <strong>di</strong> solito tacitamente, fra i membri della stessa famiglia,<br />
allo scopo <strong>di</strong> coltivare in comune fon<strong>di</strong> rustici. Nella provincia <strong>di</strong> <strong>Ravenna</strong><br />
essa si riscontra nelle famiglie dei coloni mezzadri, degli affittuari coltivatori<br />
<strong>di</strong>retti e dei proprietari coltivatori <strong>di</strong>retti.<br />
8. Elementi costituivi della comunione tacita familiare sono: il possesso <strong>di</strong> beni<br />
in comune tra persone legate fra <strong>di</strong> loro da vincoli <strong>di</strong> parentela o <strong>di</strong> affinità; la<br />
coabitazione nella stessa casa o quanto meno, se varie esigenze consigliano l’abitazione<br />
del partecipante in altra casa, la mensa a spese comuni; la comunione<br />
<strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> interessi e perciò la comunione <strong>di</strong> lucri e <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te; la mancanza<br />
dell’obbligo <strong>di</strong> reciproco ren<strong>di</strong>conto.<br />
9. È tuttavia considerato partecipante alla comunione, limitatamente però ai<br />
<strong>di</strong>ritti sul patrimonio nuovo e patrimonio raccolta, chiunque, parente o no, entri<br />
a convivere con la famiglia e lavori con essa senza essere stipen<strong>di</strong>ato.<br />
capitolo 2 . Organizzazione<br />
10. La comunione tacita familiare è retta da un capo famiglia o reggitore il<br />
quale riceve i suoi poteri dalla comune volontà dei componenti manifestata in<br />
maniera espressa o tacita. Il capofamiglia “regge” tutto, tiene conto <strong>di</strong> tutto e<br />
provvede ai bisogni della famiglia e dei singoli; <strong>di</strong>rige i lavori e <strong>di</strong>stribuisce le<br />
mansioni; affida incarichi ai consoci a seconda della capacità o specializzazione<br />
<strong>di</strong> ciascuno e risponde verso i terzi del loro operato; rappresenta la comunione<br />
che obbliga verso i terzi per tutti gli atti compiuti nei limiti delle finalità da<br />
essa perseguite. Egli non può ipotecare o vendere i beni <strong>di</strong> proprietà dei singoli<br />
che rientrano nella comunione solo per il go<strong>di</strong>mento dei frutti.<br />
11. Nel caso della mezzadria o dell’affitto a manuali coltivatori o coltivatori<br />
<strong>di</strong>retti, ogni rapporto della comunione con il concedente o con terzi per quanto<br />
concerne l’azienda agricola, viene svolto esclusivamente dal reggitore, il quale<br />
la rappresenta come unico tacito e irrevocabile mandatario generale, sia in giu<strong>di</strong>zio<br />
che fuori.<br />
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