27.05.2013 Views

USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna

USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna

USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Merce in sacchi<br />

Tara delle tele nelle<br />

partite rilevanti<br />

Consegna pronta<br />

Consegna<br />

prontissima<br />

Contratti a<br />

consegne ripartite<br />

Consegne ripartite –<br />

Intimazione<br />

(ex art. 1454 c.c.)<br />

Consegna ripartita<br />

mensile<br />

Clausola “circa”<br />

nelle partite rilevanti<br />

Tolleranze<br />

(ex art. 1492 c.c.)<br />

54<br />

235. Quando la merce è consegnata in sacchi, questi devono essere <strong>di</strong> peso<br />

uniforme e, ove questo non si verifichi, le spese <strong>di</strong> pesatura spettano al ven<strong>di</strong>tore.<br />

I sacchi, coi relativi legacci, vengono forniti a cura del compratore.<br />

236. In genere viene praticata la tara reale delle tele impiegate. Nelle consegne<br />

effettuate <strong>di</strong>rettamente dal produttore si usa la tara convenzionale <strong>di</strong> kg 0,800<br />

per ogni tela. Per la merce che proviene dall’estero, alla rinfusa, il peso della tela<br />

viene calcolato parimenti in ragione <strong>di</strong> kg 0,800, naturalmente per la merce che<br />

deve essere insaccata.<br />

237. Quando il termine della consegna dei cereali non è fissato nel contratto,<br />

s’intende essersi contrattato a “consegna pronta”, ossia entro un massimo <strong>di</strong> otto<br />

giorni lavorativi.<br />

238. Quando nel contratto si ha la clausola “consegna prontissima” s’intende<br />

che la consegna deve avvenire entro un massimo <strong>di</strong> cinque giorni.<br />

239. Nei contratti a consegne ripartite mensilmente o perio<strong>di</strong>camente è in<br />

facoltà del ven<strong>di</strong>tore fissare (entro il periodo <strong>di</strong> consegna) la data per il ritiro<br />

della merce da parte del compratore. Da tale data decorre una franchigia <strong>di</strong> otto<br />

giorni lavorativi, entro cui il compratore deve eseguire il ritiro della merce.<br />

240. Oltre il periodo <strong>di</strong> franchigia, al compratore inadempiente può essere<br />

intimato <strong>di</strong> provvedere al ritiro della merce entro un termine <strong>di</strong> due giorni, detto<br />

“mora”. Se si tratta <strong>di</strong> merce d’importazione il ven<strong>di</strong>tore non concede la mora.<br />

241. Le quantità vendute per consegna ripartita mensilmente sono considerate,<br />

agli effetti della consegna, come altrettanti contratti separati.<br />

242. Se alla quantità <strong>di</strong> merce da consegnare in<strong>di</strong>cata nel contratto è aggiunta<br />

l’espressione “circa”, viene tollerata una <strong>di</strong>fferenza sia in più che in meno del 2%.<br />

243. Per il prodotto mercantile è ammessa una tolleranza massima <strong>di</strong> semi<br />

estranei utilizzabili dell’1-5%. Nei limiti della prima percentuale il compratore<br />

non ha <strong>di</strong>ritto a obiezioni; nei limiti fra la prima e la seconda percentuale il<br />

compratore ha <strong>di</strong>ritto a un abbuono; se i limiti della seconda percentuale sono<br />

superati il compratore può rifiutare la merce.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!