USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna
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Ricevimento<br />
della merce<br />
Diffida ad adempiere<br />
(ex art. 1454 c.c.)<br />
Anticipo<br />
<strong>di</strong> pagamento<br />
Caparra<br />
Cali o avarie <strong>di</strong><br />
viaggio per contratti<br />
“franco arrivo”<br />
Contestazioni<br />
sulla qualità<br />
Provvigioni<br />
ai me<strong>di</strong>atori<br />
(ex art. 1755 c.c.)<br />
244. Il compratore riceve la merce in qualità e quantità contrattate, franca sul<br />
proprio veicolo, presso il magazzino del ven<strong>di</strong>tore.<br />
245. Per ogni tipo <strong>di</strong> contratto la parte inadempiente può essere <strong>di</strong>ffidata, una volta<br />
scaduto il termine fissato nel contratto, ad adempiere entro le quarantotto ore.<br />
246. Per tutti i prodotti venduti in erba, quando viene versata una somma a<br />
titolo <strong>di</strong> anticipo <strong>di</strong> pagamento, s’intende che le parti non possono più recedere<br />
dal contratto. Tale somma va poi scontata proporzionalmente in occasione delle<br />
eventuali consegne parziali.<br />
247. Nei contratti <strong>di</strong> cereali venduti in erba si ha l’uso della caparra (confirmatoria).<br />
Nella esecuzione del contratto la caparra viene scontata nell’ultima o<br />
nelle ultime consegne.<br />
248. Il compratore quando ritiene <strong>di</strong> dover imputare a fatto o colpa del ven<strong>di</strong>tore<br />
gli eventuali cali o avarie <strong>di</strong> viaggio della merce riscontrati all’arrivo, è tenuto<br />
a farlo rilevare al vettore con apposito verbale o <strong>di</strong>chiarazione, dando imme<strong>di</strong>atamente<br />
avviso al ven<strong>di</strong>tore, rimanendo però tenuto a prendere in consegna la<br />
merce.<br />
249. In caso <strong>di</strong> contestazione circa i vizi della merce, l’accertamento e la determinazione<br />
dell’eventuale conseguente abbuono sono devoluti ad arbitratori scelti<br />
uno per parte e il terzo dai primi due o alle decisioni <strong>di</strong> una camera arbitrale.<br />
250. Il me<strong>di</strong>atore ha <strong>di</strong>ritto, nelle contrattazioni <strong>di</strong> grano da macina e altri<br />
cereali, alla provvigione <strong>di</strong> € 0,03 al quintale da ognuna delle parti. Per il grano<br />
e gli altri cereali da seme, da selezionare, la provvigione è <strong>di</strong> € 0,05 al quintale<br />
da ognuna delle parti. Per il grano e gli altri cereali da seme selezionati in campo,<br />
pronti per la semina, piombati e cartellinati, la provvigione è <strong>di</strong> € 0,10 al<br />
quintale, da ognuna delle parti.<br />
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