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USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna

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Preparazione<br />

delle carcasse <strong>di</strong><br />

animali da macello<br />

contrattati a peso<br />

morto<br />

Bassa macelleria<br />

Quota <strong>di</strong><br />

assicurazione<br />

48<br />

<strong>di</strong> mungere, senza l’impastoiamento dell’animale e alla presenza del testimone.<br />

Il latte ottenuto viene pesato e la prova s’intende riuscita se il peso ricavato corrisponde<br />

alla produzione <strong>di</strong>chiarata al momento della ven<strong>di</strong>ta della lattifera.<br />

Nei casi controversi il controllo della qualità del latte viene rinviato agli esiti <strong>di</strong><br />

laboratorio d’analisi.<br />

Se invece la quantità garantita non viene raggiunta e il latte non è conforme alla<br />

legge il compratore è nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> restituire l’animale.<br />

Quando la lattifera è accompagnata dal vitello, la prova viene eseguita facendo<br />

poppare al vitello alternativamente la metà sinistra e destra delle mammelle e<br />

raccogliendo il latte dei quarti non poppati.<br />

paragrafo 3 / bovini da macello<br />

Per i bovini da macello valgono, oltre ai seguenti, gli usi n. 168, 169, 170, 174,<br />

176, 177, 182, 186 già in<strong>di</strong>cati per i bovini da vita.<br />

204. Nel caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> bovini da macello a “peso morto”, alla carcassa<br />

eviscerata dell’animale macellato, prima della pesatura, vengono effettuate le<br />

seguenti asportazioni:<br />

1) testa con annessa la prima vertebra (atlante);<br />

2) arti anteriori fino all’articolazione ra<strong>di</strong>o-carpica;<br />

3) arti posteriori fino all’articolazione tibio-tarsica;<br />

4) coda fino all’articolazione sacrale;<br />

5) mammelle nelle femmine; pene e testicoli nei maschi;<br />

6) grasso pelvico e vasi giugulari;<br />

7) tutto quanto a giu<strong>di</strong>zio del veterinario ispettore sia asportabile per ragioni<br />

sanitarie.<br />

205. Se l’animale viene classificato <strong>di</strong> bassa macelleria, il compratore ha <strong>di</strong>ritto<br />

alla restituzione della <strong>di</strong>fferenza, a con<strong>di</strong>zione che l’animale in causa sia chiaramente<br />

identificabile da parte del ven<strong>di</strong>tore.<br />

206. Quando il ven<strong>di</strong>tore lascia al compratore una cifra a titolo <strong>di</strong> assicurazione<br />

si libera da ogni responsabilità per quanto riguarda la sanità delle carni.<br />

Altrimenti egli ne risponde fino a otto giorni dalla ven<strong>di</strong>ta dell’animale, sopportando<br />

l’eventuale <strong>di</strong>struzione dell’animale. In questo caso se egli rinuncia alla<br />

pelle le eventuali spese <strong>di</strong> trasporto sostenute dal compratore rimangono a suo<br />

carico, altrimenti passano al ven<strong>di</strong>tore.

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