27.05.2013 Views

USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna

USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna

USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Grano fine<br />

<strong>di</strong> Romagna<br />

Grano buono<br />

mercantile<br />

Grano mercantile<br />

Provenienza<br />

del grano<br />

Provenienza, varietà<br />

e caratteristiche<br />

Prodotto sano<br />

Prodotto secco<br />

Prodotto leale<br />

Prodotto mercantile<br />

Partite migliori<br />

del previsto<br />

225. La formula “grano fine <strong>di</strong> Romagna” vale a in<strong>di</strong>care quel grano che ha il<br />

colore tipico della varietà alla quale ci si riferisce, che non sia slavato, che abbia<br />

peso specifico minimo <strong>di</strong> 78 e una umi<strong>di</strong>tà massima del 14% con un’impurità<br />

massima, determinata da corpi estranei non utilizzabili che non danneggino il<br />

prodotto, dell’1%. Se il contratto si riferisce a prodotti in erba allora la medesima<br />

formula vale a in<strong>di</strong>care il grano <strong>di</strong> buona me<strong>di</strong>a dell’annata.<br />

226. La formula “grano buono mercantile” vale a in<strong>di</strong>care il grano con peso<br />

specifico minimo <strong>di</strong> 77, con un’umi<strong>di</strong>tà massima del 14% e impurità massima,<br />

determinata da corpi estranei non utilizzabili che non danneggino il prodotto,<br />

dell’1%.<br />

227. La formula “grano mercantile” vale a in<strong>di</strong>care il grano con peso specifico<br />

minimo <strong>di</strong> 75, con un’umi<strong>di</strong>tà massima del 14% e impurità massima,<br />

determinata da corpi estranei non utilizzabili che non danneggino il prodotto,<br />

dell’1%.<br />

228. Qualora manchi l’in<strong>di</strong>cazione della provenienza il grano si intende prodotto<br />

nella zona in cui avviene la contrattazione.<br />

229. Il prodotto oggetto del contratto viene specificato nella provenienza e<br />

nella varietà e deve essere comunque sano, secco, leale, mercantile.<br />

230. Deve essere immune da carie, muffe <strong>di</strong> qualsiasi specie, tarlature e privo<br />

<strong>di</strong> odori particolari.<br />

231. Deve essere scorrevole alla mano, dare risonanza tipica della propria specie<br />

ed essere stato sottoposto a una completa essiccazione e <strong>di</strong>mostrare alla prova<br />

umi<strong>di</strong>tà non superiore al 14%.<br />

232. Deve essere esente da <strong>di</strong>fetti occulti.<br />

233. Deve corrispondere nel suo complesso, per quanto non specificato più<br />

sopra, al buon prodotto me<strong>di</strong>o dell’annata, trebbiato a macchina per i cereali o<br />

anche a mano per le leguminose, comunque sempre crivellato.<br />

234. Nessuna partita può essere rifiutata perché migliore <strong>di</strong> qualità <strong>di</strong> quella<br />

contrattata, semprechè, però, corrisponda nelle caratteristiche essenziali: in tale<br />

caso al ven<strong>di</strong>tore non compete nessun maggior compenso.<br />

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!