USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna
USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna
USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Grano fine<br />
<strong>di</strong> Romagna<br />
Grano buono<br />
mercantile<br />
Grano mercantile<br />
Provenienza<br />
del grano<br />
Provenienza, varietà<br />
e caratteristiche<br />
Prodotto sano<br />
Prodotto secco<br />
Prodotto leale<br />
Prodotto mercantile<br />
Partite migliori<br />
del previsto<br />
225. La formula “grano fine <strong>di</strong> Romagna” vale a in<strong>di</strong>care quel grano che ha il<br />
colore tipico della varietà alla quale ci si riferisce, che non sia slavato, che abbia<br />
peso specifico minimo <strong>di</strong> 78 e una umi<strong>di</strong>tà massima del 14% con un’impurità<br />
massima, determinata da corpi estranei non utilizzabili che non danneggino il<br />
prodotto, dell’1%. Se il contratto si riferisce a prodotti in erba allora la medesima<br />
formula vale a in<strong>di</strong>care il grano <strong>di</strong> buona me<strong>di</strong>a dell’annata.<br />
226. La formula “grano buono mercantile” vale a in<strong>di</strong>care il grano con peso<br />
specifico minimo <strong>di</strong> 77, con un’umi<strong>di</strong>tà massima del 14% e impurità massima,<br />
determinata da corpi estranei non utilizzabili che non danneggino il prodotto,<br />
dell’1%.<br />
227. La formula “grano mercantile” vale a in<strong>di</strong>care il grano con peso specifico<br />
minimo <strong>di</strong> 75, con un’umi<strong>di</strong>tà massima del 14% e impurità massima,<br />
determinata da corpi estranei non utilizzabili che non danneggino il prodotto,<br />
dell’1%.<br />
228. Qualora manchi l’in<strong>di</strong>cazione della provenienza il grano si intende prodotto<br />
nella zona in cui avviene la contrattazione.<br />
229. Il prodotto oggetto del contratto viene specificato nella provenienza e<br />
nella varietà e deve essere comunque sano, secco, leale, mercantile.<br />
230. Deve essere immune da carie, muffe <strong>di</strong> qualsiasi specie, tarlature e privo<br />
<strong>di</strong> odori particolari.<br />
231. Deve essere scorrevole alla mano, dare risonanza tipica della propria specie<br />
ed essere stato sottoposto a una completa essiccazione e <strong>di</strong>mostrare alla prova<br />
umi<strong>di</strong>tà non superiore al 14%.<br />
232. Deve essere esente da <strong>di</strong>fetti occulti.<br />
233. Deve corrispondere nel suo complesso, per quanto non specificato più<br />
sopra, al buon prodotto me<strong>di</strong>o dell’annata, trebbiato a macchina per i cereali o<br />
anche a mano per le leguminose, comunque sempre crivellato.<br />
234. Nessuna partita può essere rifiutata perché migliore <strong>di</strong> qualità <strong>di</strong> quella<br />
contrattata, semprechè, però, corrisponda nelle caratteristiche essenziali: in tale<br />
caso al ven<strong>di</strong>tore non compete nessun maggior compenso.<br />
53