USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna
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Prova <strong>di</strong><br />
accomodamento<br />
Prova <strong>di</strong> re<strong>di</strong>bizione<br />
per <strong>di</strong>fetti<br />
non sanitari<br />
Animali danneggiati<br />
per colpa del<br />
compratore<br />
Prolasso<br />
della vagina<br />
Urinare sangue<br />
187. La prova <strong>di</strong> accomodamento, che deve avvenire entro il mezzodì del giorno<br />
in cui gli animali denunciati sono stati ricondotti al luogo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, consiste<br />
nell’eventuale accordo intercorso fra le parti circa la destinazione degli animali<br />
denunciati. Quando viene accertato, però, che il vizio denunciato fu provocato<br />
ad arte, dolosamente, il ven<strong>di</strong>tore ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rifiutarsi <strong>di</strong> considerare valida la<br />
prova <strong>di</strong> accomodamento.<br />
188. Se le parti interessate convengono <strong>di</strong> effettuare una prova <strong>di</strong> re<strong>di</strong>bizione<br />
per <strong>di</strong>fetti non sanitari, questa ha luogo nei seguenti mo<strong>di</strong>: le parti scelgono <strong>di</strong><br />
comune accordo un testimone alla prova che non abbia vincoli <strong>di</strong> parentela con<br />
alcuna <strong>di</strong> esse. Per la prova viene scelto un luogo neutro, per cui la stalla per il<br />
deposito e installamento del bestiame, se il mercato ne è sprovvisto, deve appartenere<br />
a persona che non sia interessata in alcun modo all’esito della prova. Tale<br />
luogo non dovrà <strong>di</strong>stare più <strong>di</strong> 2 km dal luogo ove fu concluso il contratto. Il<br />
depositario viene ritenuto responsabile dei danni derivati all’animale da cattivo<br />
trattamento o cattiva alimentazione o incuria e non può a<strong>di</strong>bire gli animali ad<br />
alcun lavoro.<br />
Gli assistenti alle prove devono entrare contemporaneamente nell’aia, casa e stalla<br />
del depositario, pena l’annullamento della prova e l’addossamento delle spese<br />
sostenute fino a quel momento, per l’installamento degli animali, alla parte<br />
rappresentata dal contravventore.<br />
189. La prova viene accordata anche se gli animali denunciati hanno subito,<br />
per colpa del compratore, danni tali che ne abbiano alterato lo stato rispetto al<br />
momento <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta. A prova raggiunta, però, il ven<strong>di</strong>tore potrà, ove lo desideri,<br />
riprendersi gli animali facendosi indennizzare il danno subito oppure rifiutarli<br />
rifondendo al compratore il valore del vizio re<strong>di</strong>bitorio accertato. Se gli<br />
animali, però, sono febbricitanti non a causa del vizio re<strong>di</strong>bitorio accertato, la<br />
prova viene concessa negli otto giorni successivi alla scomparsa della febbre.<br />
190. La prova ha luogo dopo un installamento <strong>di</strong> tre giorni in stalla che si trovi<br />
in con<strong>di</strong>zioni normali, e si fa una volta sola alla presenza del testimone e dura<br />
dal tramonto al levar del sole. La prova viene raggiunta se la vagina esce manifestamente<br />
dalle labbra vulvari.<br />
191. La prova ha inizio dal primo giorno <strong>di</strong> installamento, dura due giorni e<br />
una notte, nel quale tempo il depositario ha l’obbligo <strong>di</strong> raccogliere e conservare<br />
sotto sua responsabilità le urine che dovrà consegnare <strong>di</strong> giorno in giorno al<br />
veterinario chiamato <strong>di</strong> comune accordo dalle due parti. Il giu<strong>di</strong>zio espresso dal<br />
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