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USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna

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Rappresentanza<br />

della comunione<br />

Ripartizione<br />

dei beni comuni<br />

Patrimonio vecchio<br />

Patrimonio nuovo<br />

16<br />

12. Solo gli atti del reggitore impegnano la comunione; tuttavia impegnano la<br />

comunione l’atto o gli atti del partecipante che, resi noti, siano stati approvati o<br />

ratificati dalla comunione stessa.<br />

capitolo 3 . Patrimonio e sua <strong>di</strong>visione<br />

13. In seguito a scioglimento, totale o parziale, si deve procedere alla <strong>di</strong>visione<br />

dei beni in comune i quali in tutta la provincia vengono <strong>di</strong>stinti in tre parti:<br />

patrimonio vecchio, patrimonio nuovo, patrimonio raccolta (red<strong>di</strong>to risparmiato<br />

dell’annata).<br />

14. Il patrimonio vecchio è formato dai beni caduti nella successione dell’ascendente<br />

comune e segue nella <strong>di</strong>visione il <strong>di</strong>ritto successorio, cioè viene ripartito per<br />

capi e per stirpi qualunque sia il numero delle persone che formano ogni singola<br />

stirpe. Di esso, che viene accertato come consistenza e non come valore, fanno<br />

parte i beni che si trovano in comunione fino all’epoca in cui si fa iniziare<br />

la formazione del patrimonio nuovo. È costituito oltre che dai beni immobili<br />

degli ascendenti, messi a <strong>di</strong>sposizione della famiglia, anche dagli attrezzi, dalle<br />

scorte morte, dal bestiame e dal pollame (non dell’annata agraria in corso) e da<br />

quanto altro <strong>di</strong> proprietà degli ascendenti stessi, nonché dalla quota <strong>di</strong> patrimonio<br />

nuovo acquisita dall’ascendente defunto. È costituito, inoltre, da una quota<br />

variante dal 10% al 20% del patrimonio nuovo, attribuita a titolo <strong>di</strong> interesse<br />

e ammortamento per il concorso nella formazione del patrimonio nuovo. Nelle<br />

zone collinari del circondario <strong>di</strong> Faenza, detta quota variabile, costitutiva del<br />

patrimonio vecchio, varia dal 5% al 20% del patrimonio nuovo, sempre attribuita<br />

a titolo <strong>di</strong> interesse e ammortamento per il concorso nella formazione del<br />

patrimonio nuovo. Appartengono infine al patrimonio vecchio i beni <strong>di</strong> recente<br />

acquisto che sostituiscono quelli analoghi consumati o andati fuori uso (attrezzi,<br />

macchine agricole, bestiame).<br />

15. Il patrimonio nuovo è formato dai beni procurati o accumulati con il lavoro<br />

e l’attività dei consoci <strong>di</strong> età superiore ai 18 anni, che lavorano in modo continuativo<br />

nella comunione o vi conferiscono totalmente i loro guadagni acquisiti<br />

fuori dall’azienda. Le quote dei componenti defunti e <strong>di</strong> quelli usciti dalla famiglia<br />

prima della <strong>di</strong>visione si liquidano fino al giorno della morte o dell’uscita dalla<br />

comunione, con riferimento però alla consistenza patrimoniale esistente alla data<br />

della <strong>di</strong>visione e secondo le annualità maturate. Partecipano in ogni caso alla <strong>di</strong>visione<br />

del patrimonio nuovo anche i vecchi, gli ammalati e gli infermi.

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