USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna
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Rappresentanza<br />
della comunione<br />
Ripartizione<br />
dei beni comuni<br />
Patrimonio vecchio<br />
Patrimonio nuovo<br />
16<br />
12. Solo gli atti del reggitore impegnano la comunione; tuttavia impegnano la<br />
comunione l’atto o gli atti del partecipante che, resi noti, siano stati approvati o<br />
ratificati dalla comunione stessa.<br />
capitolo 3 . Patrimonio e sua <strong>di</strong>visione<br />
13. In seguito a scioglimento, totale o parziale, si deve procedere alla <strong>di</strong>visione<br />
dei beni in comune i quali in tutta la provincia vengono <strong>di</strong>stinti in tre parti:<br />
patrimonio vecchio, patrimonio nuovo, patrimonio raccolta (red<strong>di</strong>to risparmiato<br />
dell’annata).<br />
14. Il patrimonio vecchio è formato dai beni caduti nella successione dell’ascendente<br />
comune e segue nella <strong>di</strong>visione il <strong>di</strong>ritto successorio, cioè viene ripartito per<br />
capi e per stirpi qualunque sia il numero delle persone che formano ogni singola<br />
stirpe. Di esso, che viene accertato come consistenza e non come valore, fanno<br />
parte i beni che si trovano in comunione fino all’epoca in cui si fa iniziare<br />
la formazione del patrimonio nuovo. È costituito oltre che dai beni immobili<br />
degli ascendenti, messi a <strong>di</strong>sposizione della famiglia, anche dagli attrezzi, dalle<br />
scorte morte, dal bestiame e dal pollame (non dell’annata agraria in corso) e da<br />
quanto altro <strong>di</strong> proprietà degli ascendenti stessi, nonché dalla quota <strong>di</strong> patrimonio<br />
nuovo acquisita dall’ascendente defunto. È costituito, inoltre, da una quota<br />
variante dal 10% al 20% del patrimonio nuovo, attribuita a titolo <strong>di</strong> interesse<br />
e ammortamento per il concorso nella formazione del patrimonio nuovo. Nelle<br />
zone collinari del circondario <strong>di</strong> Faenza, detta quota variabile, costitutiva del<br />
patrimonio vecchio, varia dal 5% al 20% del patrimonio nuovo, sempre attribuita<br />
a titolo <strong>di</strong> interesse e ammortamento per il concorso nella formazione del<br />
patrimonio nuovo. Appartengono infine al patrimonio vecchio i beni <strong>di</strong> recente<br />
acquisto che sostituiscono quelli analoghi consumati o andati fuori uso (attrezzi,<br />
macchine agricole, bestiame).<br />
15. Il patrimonio nuovo è formato dai beni procurati o accumulati con il lavoro<br />
e l’attività dei consoci <strong>di</strong> età superiore ai 18 anni, che lavorano in modo continuativo<br />
nella comunione o vi conferiscono totalmente i loro guadagni acquisiti<br />
fuori dall’azienda. Le quote dei componenti defunti e <strong>di</strong> quelli usciti dalla famiglia<br />
prima della <strong>di</strong>visione si liquidano fino al giorno della morte o dell’uscita dalla<br />
comunione, con riferimento però alla consistenza patrimoniale esistente alla data<br />
della <strong>di</strong>visione e secondo le annualità maturate. Partecipano in ogni caso alla <strong>di</strong>visione<br />
del patrimonio nuovo anche i vecchi, gli ammalati e gli infermi.