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USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna

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Compra-ven<strong>di</strong>ta<br />

a cancello chiuso<br />

Compra-ven<strong>di</strong>ta<br />

a cancello aperto<br />

Trapasso <strong>di</strong> possesso<br />

nel “cancello aperto”<br />

Consegna del fondo<br />

Provvigione<br />

al me<strong>di</strong>atore<br />

(ex art. 1755 c.c.)<br />

capitolo 1 . Compra-ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> rustici<br />

146. Quando il fondo rustico viene venduto “a cancello chiuso” il prezzo convenuto<br />

è comprensivo <strong>di</strong> ogni cosa <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> chi vende che al momento<br />

della ven<strong>di</strong>ta si trovi sul fondo e al medesimo sia pertinente, tanto se mobile o<br />

immobile per destinazione. Il trapasso <strong>di</strong> possesso si ha nell’istante della conclusione<br />

del contratto <strong>di</strong> compra-ven<strong>di</strong>ta.<br />

147. Quando il fondo rustico viene venduto “a cancello aperto” il prezzo convenuto<br />

è comprensivo delle scorte morte e cioè il letame, il fieno, le paglie, le<br />

stoppie, le stramaglie, i pali e i fili <strong>di</strong> ferro nel caso <strong>di</strong> impianti viticoli soggetti a<br />

tutori, esistenti sul fondo, gli impianti <strong>di</strong> irrigazione a goccia o similari fissati stabilmente,<br />

esclusi gli impianti mobili. Non sono compresi nel prezzo il bestiame,<br />

i prodotti pendenti o raccolti conservati maturati nell’anno agrario precedente al<br />

trapasso <strong>di</strong> possesso, esclusi lo sterpame e il taglio dei boschi cedui, qualora siano<br />

ancora da raccogliere. Non sono inoltre compresi nel prezzo gli attrezzi, le macchine<br />

e i beni mobili <strong>di</strong> qualunque genere, se <strong>di</strong> parte dominicale.<br />

148. Il trapasso <strong>di</strong> possesso avviene, nel caso <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> rustici venduti con il sistema<br />

del “cancello aperto”, l’11 novembre successivo alla conclusione del contratto.<br />

In questo caso la semina del grano spetta al compratore, salvi i <strong>di</strong>ritti del<br />

colono mezzadro. Se il trapasso <strong>di</strong> possesso si ha nella stagione invernale e la semina<br />

del grano è già avvenuta, gli effetti attivi e passivi decorrono dall’11 novembre<br />

precedente. In questo caso, per i fon<strong>di</strong> condotti a mezzadria, il compratore<br />

deve rifondere al ven<strong>di</strong>tore tutte le spese vive <strong>di</strong> parte dominicale incontrate dal<br />

primo nella semina del grano e tutte le spese vive imputabili ai prodotti <strong>di</strong> cui<br />

verrà a godere. Ne consegue che anche la spesa sostenuta per i trattamenti anticrittogamici<br />

invernali alle piante da frutta viene rimborsata, per la parte dominicale,<br />

dal compratore al ven<strong>di</strong>tore.<br />

149. Il ven<strong>di</strong>tore deve dare l’immobile libero da persone e cose dopo aver provveduto<br />

al licenziamento e alla liquidazione dei <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong>retti o stipen<strong>di</strong>ati o<br />

salariati.<br />

150. Nella compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> rustici il me<strong>di</strong>atore ha <strong>di</strong>ritto alla provvigione<br />

da ognuna delle due parti contraenti (dal 1,5% al 2% in relazione all’ubicazione<br />

e al valore dell’immobile).<br />

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