USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna
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Ven<strong>di</strong>ta su campione<br />
(ex art. 1522 c.c.)<br />
Prato in pianta<br />
Erba in pie<strong>di</strong>:<br />
contratti<br />
Merce in biche<br />
(pagliaie) o cumuli<br />
<strong>di</strong> balle pressate<br />
Biche vendute<br />
a forfait<br />
Biche vendute<br />
a peso<br />
Merce venduta<br />
in pagliaio<br />
Merce venduta<br />
a piede vagone<br />
o a banchina<br />
64<br />
308. Nella ven<strong>di</strong>ta su campione il campione deve servire solo in modo approssimativo<br />
a in<strong>di</strong>care la qualità della merce trattata.<br />
309. La compra-ven<strong>di</strong>ta del prato “in pianta” si ha sia per un solo taglio sia per<br />
tutte le falciature, purché l’ultima <strong>di</strong> queste, con la conseguente raccolta, non avvenga<br />
oltre il 15 ottobre <strong>di</strong> ogni anno. Il terreno viene misurato subito dopo la<br />
prima falciatura e quin<strong>di</strong> viene stabilito l’importo del prato, detto fitto, in base<br />
alla superficie rilevata e al prezzo unitario preventivamente combinato.<br />
310. I contratti <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> erba “in pie<strong>di</strong>” sono annuali e scadono il 15 ottobre.<br />
311. Quando il contratto è fatto per merce già esistente in biche (pagliaie), il<br />
fieno interno deve corrispondere all’esterno tanto per qualità quanto per con<strong>di</strong>zionatura,<br />
escluse le avarie stagionali. La parte superiore della pagliaia, inoltre,<br />
deve corrispondere allo stesso modo alla parte interiore, visitata.<br />
312. Quando la merce in biche è venduta a forfait le responsabilità del ven<strong>di</strong>tore<br />
per quota <strong>di</strong> rifusione o avarie esterne o interne prodotte da intemperie, allagamenti,<br />
incen<strong>di</strong>, furti, ecc., cessano dal momento della consegna. La merce<br />
all’interno però deve essere conforme all’esterno e la lettiera e la copertura della<br />
bica, il cui materiale è dell’azienda produttrice, devono risultare normali.<br />
313. Nella ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> biche a peso per consegna <strong>di</strong>lazionata a tempo determinato,<br />
quando, alla scadenza del termine, il foraggio non sia stato ritirato dal<br />
compratore, la consegna viene effettuata per scandaglio del peso. In questo caso<br />
il compratore ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> posteggio gratuito per quin<strong>di</strong>ci giorni successivi allo<br />
scandaglio. Dopo tale data dovrà corrispondere un compenso al ven<strong>di</strong>tore.<br />
314. Se la merce è venduta in pagliaio le responsabilità del ven<strong>di</strong>tore per quota<br />
<strong>di</strong> rifusione o avarie esterne o interne prodotte da intemperie, allagamenti, incen<strong>di</strong>,<br />
furti ecc. cessano all’atto della pressatura. Il ven<strong>di</strong>tore deve fornire la paglia<br />
per la conservazione delle balle accatastate, paglia che deve poi rimanere sul<br />
posto. Tutte le spese (facchinaggio, pressatura, trasporto, ecc.) eccetto quelle <strong>di</strong><br />
pesatura sono a carico del compratore.<br />
315. Le responsabilità e gli oneri del ven<strong>di</strong>tore cessano all’atto della consegna<br />
della merce in tali luoghi. In ogni caso però le spese della prima pesatura sono a<br />
carico del ven<strong>di</strong>tore, mentre le successive sono a carico del compratore.