30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti<br />

della riabilitazione civile.<br />

Art. 257.<br />

Azione di responsabilità contro gli amministratori.<br />

Il giudice può autorizzare le mi<strong>su</strong>re cautelari previste dall'art. 146 anche se l'azione di responsabilità<br />

contro gli amministratori è stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.<br />

Art. 258.<br />

Versamenti dei soci.<br />

Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in<br />

vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette<br />

le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini dell'art. 150.<br />

Art. 259.<br />

Piccoli fallimenti.<br />

Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni<br />

anteriori.<br />

Art. 260.<br />

Concordato preventivo.<br />

La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto<br />

sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197, <strong>su</strong>l concordato<br />

preventivo e <strong>su</strong>lla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il<br />

giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.<br />

Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si<br />

applicano le disposizioni dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto.<br />

Art. 261.<br />

Liquidazione coatta amministrativa.<br />

Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto<br />

proseguono secondo le disposizioni anteriori.<br />

Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di<br />

fallimento o di concordato questa prosegue fino al <strong>su</strong>o compimento.<br />

Art. 262.<br />

Iscrizione nel registro delle imprese.<br />

Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente<br />

decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro.<br />

Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle<br />

imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.<br />

109

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!