I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti<br />
della riabilitazione civile.<br />
Art. 257.<br />
Azione di responsabilità contro gli amministratori.<br />
Il giudice può autorizzare le mi<strong>su</strong>re cautelari previste dall'art. 146 anche se l'azione di responsabilità<br />
contro gli amministratori è stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.<br />
Art. 258.<br />
Versamenti dei soci.<br />
Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in<br />
vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette<br />
le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini dell'art. 150.<br />
Art. 259.<br />
Piccoli fallimenti.<br />
Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni<br />
anteriori.<br />
Art. 260.<br />
Concordato preventivo.<br />
La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto<br />
sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197, <strong>su</strong>l concordato<br />
preventivo e <strong>su</strong>lla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il<br />
giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.<br />
Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si<br />
applicano le disposizioni dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto.<br />
Art. 261.<br />
Liquidazione coatta amministrativa.<br />
Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto<br />
proseguono secondo le disposizioni anteriori.<br />
Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di<br />
fallimento o di concordato questa prosegue fino al <strong>su</strong>o compimento.<br />
Art. 262.<br />
Iscrizione nel registro delle imprese.<br />
Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente<br />
decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro.<br />
Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle<br />
imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.<br />
109