30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 111-quater. ( 1 )<br />

Crediti assistiti da prelazione.<br />

I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli<br />

interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, <strong>su</strong>l prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio<br />

mobiliare, <strong>su</strong>l quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale<br />

mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.<br />

I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di<br />

prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, <strong>su</strong>l prezzo<br />

ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.<br />

(1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Art. 112. ( 1 )<br />

Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.<br />

I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla<br />

loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che<br />

sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è<br />

dipeso da cause ad essi non imputabili.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 112. Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.<br />

1. I creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro<br />

ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione. Se però dalla sentenza<br />

pronunciata a norma dell'articolo 101 ri<strong>su</strong>lta che il ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile,<br />

i creditori sono ammessi a prelevare <strong>su</strong>ll'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro<br />

spettate nelle precedenti ripartizioni."<br />

Art. 113. ( 1 )<br />

Ripartizioni parziali.<br />

Nelle ripartizioni parziali, che non possono <strong>su</strong>perare l'ottanta per cento delle somme da ripartire,<br />

devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:<br />

1) ai creditori ammessi con riserva;<br />

2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte mi<strong>su</strong>re cautelari;<br />

3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;<br />

4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.<br />

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro<br />

debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire<br />

indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la mi<strong>su</strong>ra dell'ottanta per cento<br />

appare in<strong>su</strong>fficiente.<br />

56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!