I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta<br />
dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.<br />
Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta<br />
per gli effetti di cui all'art. 634 del codice di procedura civile.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />
Art. 121. ( 1 )<br />
Casi di riapertura del fallimento.<br />
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di<br />
chiu<strong>su</strong>ra, <strong>su</strong> istanza del debitore o di qualunque creditore, puo' ordinare che il Fallimento gia' chiuso<br />
sia riaperto, quando ri<strong>su</strong>lta che nel patrimonio del fallito esistano attivita' in mi<strong>su</strong>ra tale da rendere<br />
utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai<br />
creditori vecchi e nuovi.<br />
Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:<br />
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;<br />
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5)<br />
del secondo comma dell'art. 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la meta'; i creditori gia'<br />
ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di<br />
ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.<br />
La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'art. 18.<br />
La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17.<br />
Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi<br />
creditori.<br />
Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />
Art. 122.<br />
Concorso dei vecchi e nuovi creditori.<br />
I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura,<br />
dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di<br />
prelazione.<br />
Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V. ( 1 )<br />
(1) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 122. Concorso dei vecchi e nuovi creditori.<br />
61