30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta<br />

dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.<br />

Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta<br />

per gli effetti di cui all'art. 634 del codice di procedura civile.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 121. ( 1 )<br />

Casi di riapertura del fallimento.<br />

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di<br />

chiu<strong>su</strong>ra, <strong>su</strong> istanza del debitore o di qualunque creditore, puo' ordinare che il Fallimento gia' chiuso<br />

sia riaperto, quando ri<strong>su</strong>lta che nel patrimonio del fallito esistano attivita' in mi<strong>su</strong>ra tale da rendere<br />

utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai<br />

creditori vecchi e nuovi.<br />

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:<br />

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;<br />

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5)<br />

del secondo comma dell'art. 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la meta'; i creditori gia'<br />

ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di<br />

ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.<br />

La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'art. 18.<br />

La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17.<br />

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi<br />

creditori.<br />

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 122.<br />

Concorso dei vecchi e nuovi creditori.<br />

I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura,<br />

dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di<br />

prelazione.<br />

Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V. ( 1 )<br />

(1) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 122. Concorso dei vecchi e nuovi creditori.<br />

61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!