30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte d'appello.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Capo II<br />

Degli organi preposti al fallimento<br />

Sezione I<br />

Del tribunale fallimentare<br />

Art. 23.<br />

Poteri del tribunale fallimentare.<br />

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede<br />

alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura,<br />

quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di<br />

consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla<br />

procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i<br />

provvedimenti del giudice delegato.<br />

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto,<br />

salvo che non sia diversamente disposto.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 23. Poteri del tribunale fallimentare.<br />

1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera procedura fallimentare; provvede<br />

<strong>su</strong>lle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato;<br />

decide <strong>su</strong>i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.<br />

2. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei<br />

creditori, e <strong>su</strong>rrogare un altro giudice al giudice delegato.<br />

3. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con<br />

decreto non soggetto a gravame."<br />

Art. 24. (*)( 1 )<br />

Competenza del tribunale fallimentare.<br />

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne<br />

derivano, qualunque ne sia il valore.<br />

(*) Vedi l'articolo "Riflessioni a prima lettura <strong>su</strong>l nuovo articolo 24 della Legge Fallimentare" di<br />

Salvatore Nicolosi.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Sezione II<br />

Del giudice delegato<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!