I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte d'appello.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />
Capo II<br />
Degli organi preposti al fallimento<br />
Sezione I<br />
Del tribunale fallimentare<br />
Art. 23.<br />
Poteri del tribunale fallimentare.<br />
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede<br />
alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura,<br />
quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di<br />
consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla<br />
procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i<br />
provvedimenti del giudice delegato.<br />
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto,<br />
salvo che non sia diversamente disposto.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 23. Poteri del tribunale fallimentare.<br />
1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera procedura fallimentare; provvede<br />
<strong>su</strong>lle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato;<br />
decide <strong>su</strong>i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.<br />
2. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei<br />
creditori, e <strong>su</strong>rrogare un altro giudice al giudice delegato.<br />
3. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con<br />
decreto non soggetto a gravame."<br />
Art. 24. (*)( 1 )<br />
Competenza del tribunale fallimentare.<br />
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne<br />
derivano, qualunque ne sia il valore.<br />
(*) Vedi l'articolo "Riflessioni a prima lettura <strong>su</strong>l nuovo articolo 24 della Legge Fallimentare" di<br />
Salvatore Nicolosi.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />
Sezione II<br />
Del giudice delegato<br />
11