I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
(1) Parole così modificate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 77. Associazione in partecipazione.<br />
1. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha<br />
diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita<br />
dalle perdite a <strong>su</strong>o carico.<br />
2. Egli è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a <strong>su</strong>o<br />
carico.<br />
3. Nei <strong>su</strong>oi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150."<br />
Art. 78. ( 1 )<br />
Conto corrente, mandato, commissione.<br />
I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una<br />
delle parti.<br />
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.<br />
Se il curatore del fallimento del mandante <strong>su</strong>bentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato<br />
a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 78. Conto corrente, mandato, commissione.<br />
1. I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una<br />
delle parti."<br />
Art. 79. ( 1 )<br />
Contratto di affitto d'azienda.<br />
Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti<br />
possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che,<br />
nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.<br />
L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, n. 1.<br />
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />
Art. 80. ( 1 )<br />
Contratto di locazione di immobili.<br />
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore <strong>su</strong>bentra nel<br />
contratto.<br />
Qualora la durata del contratto sia complessivamente <strong>su</strong>periore a quattro anni dalla dichiarazione di<br />
fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facolta' di recedere dal<br />
contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso<br />
fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi<br />
quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.<br />
In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto,<br />
35