30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(1) Parole così modificate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 77. Associazione in partecipazione.<br />

1. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha<br />

diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita<br />

dalle perdite a <strong>su</strong>o carico.<br />

2. Egli è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a <strong>su</strong>o<br />

carico.<br />

3. Nei <strong>su</strong>oi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150."<br />

Art. 78. ( 1 )<br />

Conto corrente, mandato, commissione.<br />

I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una<br />

delle parti.<br />

Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.<br />

Se il curatore del fallimento del mandante <strong>su</strong>bentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato<br />

a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 78. Conto corrente, mandato, commissione.<br />

1. I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una<br />

delle parti."<br />

Art. 79. ( 1 )<br />

Contratto di affitto d'azienda.<br />

Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti<br />

possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che,<br />

nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.<br />

L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, n. 1.<br />

(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 80. ( 1 )<br />

Contratto di locazione di immobili.<br />

Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore <strong>su</strong>bentra nel<br />

contratto.<br />

Qualora la durata del contratto sia complessivamente <strong>su</strong>periore a quattro anni dalla dichiarazione di<br />

fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facolta' di recedere dal<br />

contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso<br />

fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi<br />

quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.<br />

In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto,<br />

35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!