30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.<br />

Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o<br />

all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al<br />

passivo.<br />

(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 94. ( 1 )<br />

Effetti della domanda.<br />

La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del<br />

fallimento.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 94. Effetto della domanda.<br />

1. La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce<br />

la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento."<br />

Art. 95. ( 1 )<br />

Progetto di stato passivo e udienza di discussione.<br />

Il curatore esamina le domande di cui all'art. 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei<br />

titolari di diritti <strong>su</strong> beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del fallito, rassegnando per<br />

ciascuno le <strong>su</strong>e motivate conclusioni. Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o<br />

impeditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo <strong>su</strong> cui sono fondati il credito o la<br />

prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione.<br />

Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni<br />

prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti <strong>su</strong>i beni ed il<br />

fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino<br />

all'udienza.<br />

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti,<br />

decide <strong>su</strong> ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni<br />

del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice<br />

delegato puo' procedere ad atti di istruzione <strong>su</strong> richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze<br />

di speditezza del procedimento.<br />

Il fallito puo' chiedere di essere sentito.<br />

Delle operazioni si redige processo verbale.<br />

(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 96. ( 1 )<br />

Formazione ed esecutività dello stato passivo.<br />

Il giudice delegato, con decreto <strong>su</strong>ccessivamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero<br />

respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 93.<br />

43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!