30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

(1) Parole così modificate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 109. Procedimento di distribuzione della somma ricavata.<br />

1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le<br />

disposizioni del capo seguente.<br />

2. Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto<br />

del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata <strong>su</strong>l prezzo insieme<br />

alle spese di procedura e di amministrazione."<br />

Capo VII<br />

Della ripartizione dell'attivo<br />

Art. 110. ( 1 )<br />

Progetto di ripartizione.<br />

Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97 o nel diverso<br />

termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto<br />

di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono<br />

collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui<br />

all'art. 51.<br />

Il giudice, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i<br />

creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'art. 98, ne siano avvisati<br />

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalita' telematica, con garanzia di<br />

avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle<br />

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al<br />

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<br />

I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui<br />

al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai<br />

sensi dell'art. 36.<br />

Decorso tale termine, il giudice delegato, <strong>su</strong> richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di<br />

ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione e' dichiarato esecutivo con<br />

accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento<br />

che decide <strong>su</strong>l reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 111. ( 1 )<br />

Ordine di distribuzione delle somme.<br />

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:<br />

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;<br />

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione <strong>su</strong>lle cose vendute secondo l'ordine<br />

assegnato dalla legge;<br />

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui<br />

54

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!