I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
tribunale la somma che si pre<strong>su</strong>me necessaria per l'intera procedura.<br />
2. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti<br />
stabiliti dagli artt. 167 e 168.<br />
3. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173."<br />
Art. 189. ( 1 )<br />
[Adunanza dei creditori.<br />
Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma,<br />
177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.<br />
Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima<br />
della chiu<strong>su</strong>ra delle operazioni.<br />
La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei<br />
creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione<br />
<strong>su</strong>i beni del debitore.<br />
Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla<br />
procedura.]<br />
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 189. Adunanza dei creditori.<br />
1. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo<br />
comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.<br />
2. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima<br />
della chiu<strong>su</strong>ra delle operazioni.<br />
3. La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei<br />
creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione <strong>su</strong>i<br />
beni del debitore.<br />
4. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla<br />
procedura."<br />
Art. 190. ( 1 )<br />
[Provvedimenti del giudice delegato.<br />
Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei<br />
creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che<br />
assiste il commissario giudiziale.<br />
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci<br />
giorni dalla <strong>su</strong>a data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a<br />
gravame.]<br />
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 190. Provvedimenti del giudice delegato.<br />
1. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei<br />
creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che<br />
assiste il commissario giudiziale.<br />
91