30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

tribunale la somma che si pre<strong>su</strong>me necessaria per l'intera procedura.<br />

2. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti<br />

stabiliti dagli artt. 167 e 168.<br />

3. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173."<br />

Art. 189. ( 1 )<br />

[Adunanza dei creditori.<br />

Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma,<br />

177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.<br />

Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima<br />

della chiu<strong>su</strong>ra delle operazioni.<br />

La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei<br />

creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione<br />

<strong>su</strong>i beni del debitore.<br />

Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla<br />

procedura.]<br />

(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 189. Adunanza dei creditori.<br />

1. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo<br />

comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.<br />

2. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima<br />

della chiu<strong>su</strong>ra delle operazioni.<br />

3. La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei<br />

creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione <strong>su</strong>i<br />

beni del debitore.<br />

4. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla<br />

procedura."<br />

Art. 190. ( 1 )<br />

[Provvedimenti del giudice delegato.<br />

Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei<br />

creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che<br />

assiste il commissario giudiziale.<br />

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci<br />

giorni dalla <strong>su</strong>a data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a<br />

gravame.]<br />

(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 190. Provvedimenti del giudice delegato.<br />

1. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei<br />

creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che<br />

assiste il commissario giudiziale.<br />

91

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!