30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 263.<br />

Ruolo degli amministratori giudiziari.<br />

Col regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e<br />

coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella L. 10 luglio 1930, n.<br />

995.<br />

Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le<br />

disposizioni del R.D. 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la<br />

formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari.<br />

Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le<br />

norme contenute nel D.M. 30 novembre 1930 <strong>su</strong>lla determinazione della mi<strong>su</strong>ra dei compensi<br />

spettanti ai curatori dei fallimenti.<br />

Art. 264.<br />

Istituto di credito.<br />

Quando nel presente decreto si fa riferimento a Istituti di credito in detta espressione s'intendono<br />

comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi<br />

vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.<br />

Art. 265.<br />

Norma di rinvio.<br />

Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n.<br />

1368, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di<br />

concordato preventivo.<br />

Art. 266.<br />

Disposizioni abrogate.<br />

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio<br />

approvato con L. 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della L. 24 maggio<br />

1903, n. 197, <strong>su</strong>l concordato preventivo e <strong>su</strong>lla procedura dei piccoli fallimenti, della L. 10 luglio<br />

1930, n. 995, <strong>su</strong>l fallimento, <strong>su</strong>l concordato preventivo e <strong>su</strong>i piccoli fallimenti, salvo quanto<br />

disposto dall'art. 263, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del<br />

decreto medesimo.<br />

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE<br />

(*con massime di giurisprudenza)<br />

art. 1 < Indice > art. 2<br />

Testo storico D. Lgs. 9 gennaio 2006, n.<br />

5<br />

D. Lgs. 12<br />

settembre 2007,<br />

n. 169<br />

TITOLO I TITOLO I TITOLO I<br />

110

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!