30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della<br />

riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause<br />

legittime di prelazione.<br />

2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli artt. da 93 e 103."<br />

Art. 123.<br />

Effetti della riapertura <strong>su</strong>gli atti pregiudizievoli ai creditori.<br />

In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti<br />

dopo la chiu<strong>su</strong>ra del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis ( 1 ) sono computati dalla<br />

data della sentenza di riapertura.<br />

Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69,<br />

posteriori alla chiu<strong>su</strong>ra e anteriori alla riapertura del fallimento. ( 2 )<br />

(1) Parole così modificate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

(2) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 123. Effetti della riapertura <strong>su</strong>gli atti pregiudizievoli ai creditori.<br />

1. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti<br />

dopo la chiu<strong>su</strong>ra del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 70 sono computati dalla data<br />

della sentenza di riapertura.<br />

2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito posteriori alla chiu<strong>su</strong>ra e<br />

anteriori alla riapertura del fallimento."<br />

Sezione II<br />

Del concordato<br />

Art. 124. ( 1 )<br />

Proposta di concordato.<br />

La proposta di concordato puo' essere presentata da uno o piu' creditori o da un terzo, anche prima<br />

del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta la contabilita' ed i dati<br />

ri<strong>su</strong>ltanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco<br />

provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non<br />

puo' essere presentata dal fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune<br />

controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano<br />

decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.<br />

La proposta puo' prevedere:<br />

a) la <strong>su</strong>ddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici<br />

omogenei;<br />

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei<br />

trattamenti differenziati dei medesimi;<br />

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche<br />

mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai<br />

creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche<br />

62

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!