I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
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1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della<br />
riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause<br />
legittime di prelazione.<br />
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli artt. da 93 e 103."<br />
Art. 123.<br />
Effetti della riapertura <strong>su</strong>gli atti pregiudizievoli ai creditori.<br />
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti<br />
dopo la chiu<strong>su</strong>ra del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis ( 1 ) sono computati dalla<br />
data della sentenza di riapertura.<br />
Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69,<br />
posteriori alla chiu<strong>su</strong>ra e anteriori alla riapertura del fallimento. ( 2 )<br />
(1) Parole così modificate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
(2) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 123. Effetti della riapertura <strong>su</strong>gli atti pregiudizievoli ai creditori.<br />
1. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti<br />
dopo la chiu<strong>su</strong>ra del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 70 sono computati dalla data<br />
della sentenza di riapertura.<br />
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito posteriori alla chiu<strong>su</strong>ra e<br />
anteriori alla riapertura del fallimento."<br />
Sezione II<br />
Del concordato<br />
Art. 124. ( 1 )<br />
Proposta di concordato.<br />
La proposta di concordato puo' essere presentata da uno o piu' creditori o da un terzo, anche prima<br />
del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta la contabilita' ed i dati<br />
ri<strong>su</strong>ltanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco<br />
provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non<br />
puo' essere presentata dal fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune<br />
controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano<br />
decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.<br />
La proposta puo' prevedere:<br />
a) la <strong>su</strong>ddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici<br />
omogenei;<br />
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei<br />
trattamenti differenziati dei medesimi;<br />
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche<br />
mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai<br />
creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche<br />
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