30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio se il comitato dei creditori ne fa<br />

richiesta, ovvero se in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunità. Il tribunale provvede in ogni<br />

caso con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentito il curatore."<br />

Art. 91. ( 1 )<br />

[Anticipazioni delle spese dall'erario.<br />

Se fra i beni compresi nel fallimento non vi è danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti<br />

richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiu<strong>su</strong>ra della procedura,<br />

l'erario anticipa tali spese.<br />

L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte di registro mediante<br />

prenotazione a debito in forza di decreto del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura<br />

e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli<br />

aventi diritto indicati nel decreto del giudice delegato.<br />

Le spese anticipate dall'erario per le procedure fallimentari sono annotate in un registro apposito,<br />

che è tenuto dal cancelliere.<br />

Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante prelevazione dalle somme<br />

ricavate dalla liquidazione dell'attivo, anche prima della chiu<strong>su</strong>ra della procedura fallimentare<br />

appena vi siano disponibilità liquide.]<br />

(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />

Capo V<br />

Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi<br />

Art. 92. ( 1 )<br />

Avviso ai creditori ed agli altri interessati.<br />

Il curatore, esaminate le scritture dell'impreditore ed altre fonti di informazione, comunica senza<br />

indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali <strong>su</strong> beni mobili e immobili di proprietà o in<br />

possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a<br />

mezzo telefax o posta elettronica:<br />

1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi<br />

dell'articolo seguente;<br />

2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;<br />

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.<br />

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al <strong>su</strong>o<br />

rappresentante in Italia, se esistente.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 92. Avviso ai creditori per la verifica.<br />

1. Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli<br />

41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!