30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

"Art. 153. Effetti del concordato della società.<br />

1. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha<br />

efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari<br />

possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiu<strong>su</strong>ra del fallimento del socio loro<br />

debitore.<br />

2. Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame."<br />

Art. 154.<br />

Concordato particolare del socio.<br />

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito<br />

può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.<br />

Capo XI ( 1 )<br />

Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare<br />

(1) Capo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

L'intitolazione in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Capo XI.<br />

Del procedimento sommario."<br />

Art. 155. ( 1 )<br />

Patrimoni destinati ad uno specifico affare.<br />

Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto<br />

dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi<br />

provvede con gestione separata.<br />

Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di<br />

conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla<br />

liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.<br />

Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione<br />

sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano<br />

effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 155. Pre<strong>su</strong>pposti e norme applicabili.<br />

1. Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo ri<strong>su</strong>lta che le passività<br />

del debitore non <strong>su</strong>perano lire 1.500.000, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o<br />

con decreto <strong>su</strong>ccessivo da pubblicarsi a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si svolga o<br />

prosegua con procedimento sommario.<br />

2. Tuttavia, se <strong>su</strong>ccessivamente ri<strong>su</strong>lta che l'ammontare del passivo <strong>su</strong>pera lire 1.500.000, il giudice<br />

deve informare il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie,<br />

restando fermi gli atti compiuti.<br />

3. Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto<br />

compatibili con le norme seguenti."<br />

76

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!