30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione<br />

di bancarotta a <strong>su</strong>o carico o se l'intervento è previsto dalla legge.<br />

L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. ( 1 )<br />

(1) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Art. 44.<br />

Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.<br />

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la<br />

dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.<br />

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza<br />

dichiarativa di fallimento.<br />

Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al<br />

fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per<br />

effetto degli atti di cui al primo e secondo comma. ( 1 )<br />

(1) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Art. 45.<br />

Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.<br />

Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della<br />

dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.<br />

Non sono compresi nel fallimento:<br />

Art. 46.<br />

Beni non compresi nel fallimento.<br />

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;<br />

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna<br />

con la <strong>su</strong>a attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento <strong>su</strong>o e della famiglia;<br />

3) i frutti derivanti dall'u<strong>su</strong>frutto legale <strong>su</strong>i beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i<br />

frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile; ( 1 )<br />

[4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del<br />

codice civile;] ( 2 )<br />

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.<br />

I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che<br />

deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della <strong>su</strong>a famiglia. ( 3 )<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!