30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 145. ( 1 )<br />

[Condanne penali che ostano alla riabilitazione.<br />

In nes<strong>su</strong>n caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta<br />

fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il<br />

commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.<br />

Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare <strong>su</strong>ll'istanza<br />

fino all'esito del procedimento.]<br />

(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />

Capo X<br />

Del fallimento delle società<br />

Art. 146. ( 1 )<br />

Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di<br />

società a responsabilità limitata.<br />

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo<br />

49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.<br />

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei<br />

creditori:<br />

a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i<br />

direttori generali e i liquidatori;<br />

b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti<br />

dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 146. Amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori.<br />

1. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'art.<br />

49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.<br />

2. L'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a<br />

norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del<br />

giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.<br />

3. Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilità, può disporre<br />

le opportune mi<strong>su</strong>re cautelari."<br />

Art. 147. ( 1 )<br />

Società con soci a responsabilità illimitata.<br />

La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi<br />

III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur<br />

se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.<br />

72

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!