I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
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Art. 159. ( 1 )<br />
[Concordato.<br />
La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di<br />
somma dei creditori che hanno diritto al voto.<br />
Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora<br />
ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la <strong>su</strong>a esecuzione.<br />
Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame.]<br />
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />
TITOLO III<br />
DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE ( 1 )<br />
(1) Le parole "e degli accordi di ristrutturazione" sono state aggiunte dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5<br />
ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
CAPO I<br />
Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo<br />
Art. 160. ( 1 )<br />
Pre<strong>su</strong>pposti per l'ammissione alla procedura.<br />
L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un concordato preventivo <strong>su</strong>lla<br />
base di un piano che puo' prevedere:<br />
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche<br />
mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai<br />
creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche<br />
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;<br />
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un as<strong>su</strong>ntore;<br />
possono costituirsi come as<strong>su</strong>ntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o da costituire<br />
nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per<br />
effetto del concordato;<br />
c) la <strong>su</strong>ddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici<br />
omogenei;<br />
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.<br />
La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano<br />
soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in mi<strong>su</strong>ra non inferiore a<br />
quella realizzabile,in ragione della collocazione preferenziale, <strong>su</strong>l ricavato in caso di liquidazione,<br />
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti <strong>su</strong>i quali <strong>su</strong>ssiste la causa di<br />
prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei <strong>requisiti</strong> di cui all'art.<br />
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