30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(1) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 54. Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo.<br />

1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione <strong>su</strong>l<br />

prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti<br />

integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle<br />

ripartizioni del resto dell'attivo.<br />

2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione<br />

del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione<br />

definitiva <strong>su</strong> questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi,<br />

l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere<br />

attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito<br />

garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva<br />

assegnata ai creditori chirografari.<br />

3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, commi<br />

secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di<br />

pignoramento."<br />

Art. 55.<br />

Effetti del fallimento <strong>su</strong>i debiti pecuniari.<br />

La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti<br />

del concorso, fino alla chiu<strong>su</strong>ra del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca,<br />

da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. ( 1 )<br />

I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di<br />

dichiarazione del fallimento.<br />

I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 96, 113 e 113-bis ( 2 ). Sono<br />

compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa<br />

escussione di un obbligato principale.<br />

(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 luglio 1989, n. 408 ha dichiarato il presente comma<br />

costituzionalmente illegittimo.<br />

(2) Parole così modificate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 55. Effetti del fallimento <strong>su</strong>i debiti pecuniari.<br />

1. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti<br />

del concorso, fino alla chiu<strong>su</strong>ra del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca,<br />

da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.<br />

2. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di<br />

dichiarazione del fallimento.<br />

3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 95 e 113. Sono compresi tra i<br />

crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di<br />

un obbligato principale."<br />

Art. 56.<br />

Compensazione in sede di fallimento.<br />

I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso<br />

lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.<br />

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!