I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
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(1) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 54. Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo.<br />
1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione <strong>su</strong>l<br />
prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti<br />
integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle<br />
ripartizioni del resto dell'attivo.<br />
2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione<br />
del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione<br />
definitiva <strong>su</strong> questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi,<br />
l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere<br />
attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito<br />
garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva<br />
assegnata ai creditori chirografari.<br />
3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, commi<br />
secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di<br />
pignoramento."<br />
Art. 55.<br />
Effetti del fallimento <strong>su</strong>i debiti pecuniari.<br />
La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti<br />
del concorso, fino alla chiu<strong>su</strong>ra del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca,<br />
da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. ( 1 )<br />
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di<br />
dichiarazione del fallimento.<br />
I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 96, 113 e 113-bis ( 2 ). Sono<br />
compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa<br />
escussione di un obbligato principale.<br />
(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 luglio 1989, n. 408 ha dichiarato il presente comma<br />
costituzionalmente illegittimo.<br />
(2) Parole così modificate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 55. Effetti del fallimento <strong>su</strong>i debiti pecuniari.<br />
1. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti<br />
del concorso, fino alla chiu<strong>su</strong>ra del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca,<br />
da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.<br />
2. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di<br />
dichiarazione del fallimento.<br />
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 95 e 113. Sono compresi tra i<br />
crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di<br />
un obbligato principale."<br />
Art. 56.<br />
Compensazione in sede di fallimento.<br />
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso<br />
lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.<br />
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