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I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

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L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se<br />

ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano<br />

comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione<br />

della <strong>su</strong>a impresa e dell'amministrazione dei <strong>su</strong>oi beni a tutela degli interessi dei creditori per un<br />

periodo non <strong>su</strong>periore a due anni.<br />

La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161.]<br />

(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 187. Domanda di ammissione alla procedura.<br />

1. L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se<br />

ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano<br />

comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione<br />

della <strong>su</strong>a impresa e dell'amministrazione dei <strong>su</strong>oi beni a tutela degli interessi dei creditori per un<br />

periodo non <strong>su</strong>periore a due anni.<br />

2. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161."<br />

Art. 188. ( 1 )<br />

[Ammissione alla procedura.<br />

Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del<br />

beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non<br />

soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:<br />

1) delega un giudice alla procedura;<br />

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e<br />

stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;<br />

3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;<br />

4) stabilisce il termine non <strong>su</strong>periore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella<br />

cancelleria del tribunale la somma che si pre<strong>su</strong>me necessaria per l'intera procedura.<br />

Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti<br />

stabiliti dagli artt. 167 e 168.<br />

Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173.]<br />

(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 188. Ammissione alla procedura.<br />

1. Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del<br />

beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non<br />

soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:<br />

1) delega un giudice alla procedura;<br />

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e<br />

stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;<br />

3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29; 4) stabilisce il<br />

termine non <strong>su</strong>periore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del<br />

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