I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
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Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il<br />
credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.<br />
Art. 57.<br />
Crediti infruttiferi.<br />
I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al<br />
passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi<br />
composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del<br />
mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.<br />
Art. 58. ( 1 )<br />
Obbligazioni e titoli di debito.<br />
I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore<br />
nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il <strong>su</strong>o valore<br />
attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 58. Obbligazioni.<br />
1. Le obbligazioni emesse dalle società per azioni si valutano al prezzo nominale detratti i rimborsi.<br />
2. Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma <strong>su</strong>periore al prezzo nominale, sono<br />
valutate nell'importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, <strong>su</strong>lla base<br />
dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non<br />
ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo<br />
questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si può in alcun caso attribuire alle<br />
obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale, detratto ciò che è stato pagato a titolo di<br />
rimborso di capitale."<br />
Art. 59. ( 1 )<br />
Crediti non pecuniari.<br />
I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad<br />
altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro<br />
valore alla data della dichiarazione di fallimento.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 59. Crediti non pecuniari.<br />
1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad<br />
altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro<br />
valore alla data della dichiarazione di fallimento."<br />
Art. 60.<br />
Rendita perpetua e rendita vitalizia.<br />
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma<br />
dell'art. 1866 del codice civile.<br />
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