30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

_______________<br />

Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17 luglio 2007, n. 15941 in Altalex Massimario.<br />

Sezione III<br />

Del curatore<br />

Art. 27. ( 1 )<br />

Nomina del curatore.<br />

Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con<br />

decreto del tribunale.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Art. 28. ( 1 )<br />

Requisiti per la nomina a curatore.<br />

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:<br />

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;<br />

b) studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i<br />

<strong>requisiti</strong> professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve<br />

essere designata la persona fisica responsabile della procedura;<br />

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per<br />

azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro<br />

confronti dichiarazione di fallimento.<br />

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del<br />

fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori<br />

alla dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 29.<br />

Accettazione del curatore.<br />

Il curatore deve, entro i due giorni <strong>su</strong>ccessivi alla partecipazione della <strong>su</strong>a nomina, far pervenire<br />

( 1 ) al giudice delegato la propria accettazione.<br />

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza<br />

alla nomina di altro curatore.<br />

(1) Parole così modificate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 29. Accettazione del curatore.<br />

1. Il curatore deve, entro i due giorni <strong>su</strong>ccessivi alla partecipazione della <strong>su</strong>a nomina, comunicare al<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!