30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;<br />

4) quando nel corso della procedura si accerta che la <strong>su</strong>a prosecuzione non consente di soddisfare,<br />

neppure in parte, i creditori concor<strong>su</strong>ali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale<br />

circostanza puo' essere, accertata con la relazione o con i <strong>su</strong>ccessivi rapporti riepilogativi di cui<br />

all'art. 33.<br />

Nei casi di chiu<strong>su</strong>ra di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede<br />

la cancellazione dal registro delle imprese. La chiu<strong>su</strong>ra della procedura di fallimento della societa'<br />

nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiu<strong>su</strong>ra della procedura estesa ai soci ai sensi<br />

dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come<br />

imprenditore individuale.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 119. ( 1 )<br />

Decreto di chiu<strong>su</strong>ra.<br />

La chiu<strong>su</strong>ra del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale <strong>su</strong> istanza del curatore o<br />

del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.<br />

Quando la chiu<strong>su</strong>ra del fallimento e' dichiarata ai sensi dell'art. 118, primo comma, n. 4), prima<br />

dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori<br />

ed il fallito.<br />

Contro il decreto che dichiara la chiu<strong>su</strong>ra o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma<br />

dell'art. 26. Contro il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione e' proposto nel termine<br />

perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il<br />

curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto<br />

nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'art. 17 per ogni altro interessato.<br />

Il decreto di chiu<strong>su</strong>ra acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che<br />

questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato.<br />

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le<br />

disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione.<br />

Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del<br />

fallimento o della definitivita' del decreto di omologazione del concordato fallimentare.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 120. ( 1 )<br />

Effetti della chiu<strong>su</strong>ra.<br />

Con la chiu<strong>su</strong>ra cessano gli effetti del fallimento <strong>su</strong>l patrimonio del fallito e le conseguenti<br />

incapacita' personali e decadono gli organi preposti al fallimento.<br />

Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere<br />

proseguite.<br />

60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!