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I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

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diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale,<br />

purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione<br />

deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se è dato senza<br />

dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è approvato, non è omologato o viene<br />

annullato o risoluto, cessano gli effetti della rinuncia.<br />

3. Sono esclusi dal voto o dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i <strong>su</strong>oi parenti ed<br />

affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette<br />

persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.<br />

4. I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di<br />

voto."<br />

Art. 128. ( 1 )<br />

Approvazione del concordato.<br />

Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al<br />

voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si<br />

verifica inoltre nel maggior numero di classi.<br />

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si<br />

ritengono consenzienti.<br />

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga<br />

per effetto di un provvedimento emesso <strong>su</strong>ccessivamente alla scadenza del termine fissato dal<br />

giudice delegato per le votazioni, non influisce <strong>su</strong>l calcolo della maggioranza.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 129. ( 1 )<br />

Giudizio di omologazione.<br />

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione<br />

<strong>su</strong>l loro esito.<br />

Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata<br />

comunicazione al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato, al fallito e ai<br />

creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non<br />

inferiore a quindici giorni e non <strong>su</strong>periore a trenta giorni per la proposizione di eventuali<br />

opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei<br />

creditori di una relazione motivata col <strong>su</strong>o parere definitivo; se il comitato non provvede nel<br />

termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni <strong>su</strong>ccessivi.<br />

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.<br />

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della<br />

procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a<br />

gravame.<br />

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale as<strong>su</strong>me i mezzi istruttori richiesti dalle parti o<br />

disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo<br />

periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente<br />

contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che<br />

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