I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per<br />
l'ultimo adempimento previsto nel concordato.<br />
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato<br />
sono stati as<strong>su</strong>nti dal proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del debitore.<br />
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi<br />
dell'articolo 124, non abbia as<strong>su</strong>nto responsabilita' per effetto del concordato.".<br />
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />
Art. 138. ( 1 )<br />
Annullamento del concordato.<br />
Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, <strong>su</strong> istanza del curatore odi qualunque<br />
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il<br />
passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e' ammessa alcuna altra<br />
azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 137.<br />
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente<br />
esecutiva. Essa e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.<br />
Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni<br />
caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel<br />
concordato.<br />
(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />
Art. 139. ( 1 )<br />
Provvedimenti conseguenti alla riapertura.<br />
La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo<br />
121.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 139. Provvedimenti conseguiti alla riapertura.<br />
1. La sentenza che riapre la procedura a norma degli artt. 137 e 138 dispone in conformità del<br />
secondo comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commi <strong>su</strong>ccessivi dello stesso<br />
articolo."<br />
Art. 140.<br />
Gli effetti della riapertura.<br />
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123.<br />
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.<br />
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato<br />
risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.<br />
69