30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per<br />

l'ultimo adempimento previsto nel concordato.<br />

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato<br />

sono stati as<strong>su</strong>nti dal proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del debitore.<br />

Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi<br />

dell'articolo 124, non abbia as<strong>su</strong>nto responsabilita' per effetto del concordato.".<br />

(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 138. ( 1 )<br />

Annullamento del concordato.<br />

Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, <strong>su</strong> istanza del curatore odi qualunque<br />

creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il<br />

passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e' ammessa alcuna altra<br />

azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 137.<br />

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente<br />

esecutiva. Essa e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.<br />

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni<br />

caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel<br />

concordato.<br />

(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 139. ( 1 )<br />

Provvedimenti conseguenti alla riapertura.<br />

La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo<br />

121.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 139. Provvedimenti conseguiti alla riapertura.<br />

1. La sentenza che riapre la procedura a norma degli artt. 137 e 138 dispone in conformità del<br />

secondo comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commi <strong>su</strong>ccessivi dello stesso<br />

articolo."<br />

Art. 140.<br />

Gli effetti della riapertura.<br />

Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123.<br />

Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.<br />

I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato<br />

risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.<br />

69

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!