30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene<br />

rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli<br />

assenti.<br />

Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti<br />

giorni <strong>su</strong>ccessivi alla chiu<strong>su</strong>ra del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e<br />

sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Capo V<br />

Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di<br />

ristrutturazione di debiti ( 1 )<br />

(1) Intitolazione così modificata dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Capo V. Dell'omologazione del concordato preventivo."<br />

Art. 179.<br />

Mancata approvazione del concordato.<br />

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richiese dal primo comma dell'art. 177, il<br />

giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art.<br />

162, secondo comma.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 180. ( 1 )<br />

Giudizio di omologazione.<br />

Se il concordato e' stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato<br />

riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti<br />

e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma<br />

dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori<br />

dissenzienti.<br />

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato<br />

devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il<br />

commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.<br />

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della<br />

votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.<br />

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale as<strong>su</strong>me i mezzi istruttori richiesti dalle parti o<br />

disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo<br />

periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente<br />

contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordatoqualora ritenga che<br />

il credito possa ri<strong>su</strong>ltare soddisfatto dal concordato in mi<strong>su</strong>ra non inferiore rispetto alle alternative<br />

concretamente praticabili.<br />

85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!