30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare<br />

l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a<br />

comparire per mezzo di mandatario.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 49. Obbligo di residenza del fallito.<br />

1. Il fallito non può allontanarsi dalla <strong>su</strong>a residenza senza permesso del giudice delegato, e deve<br />

presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta è chiamato,<br />

salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.<br />

2. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine<br />

di presentarsi."<br />

Art. 50. ( 1 )<br />

[Pubblico registro dei falliti.<br />

Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di<br />

coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il<br />

luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.<br />

Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.<br />

Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.<br />

Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e<br />

giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono<br />

eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.]<br />

(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />

Sezione II<br />

Degli effetti del fallimento per i creditori<br />

Art. 51. ( 1 )<br />

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.<br />

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nes<strong>su</strong>na azione<br />

individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata<br />

o proseguita <strong>su</strong>i beni compresi nel fallimento.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 51. Divieto di azioni esecutive individuali.<br />

1. Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della dichiarazione di fallimento nes<strong>su</strong>na azione<br />

individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita <strong>su</strong>i beni compresi nel fallimento."<br />

Art. 52. ( 1 )<br />

Concorso dei creditori.<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!