I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
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In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare<br />
l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a<br />
comparire per mezzo di mandatario.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 49. Obbligo di residenza del fallito.<br />
1. Il fallito non può allontanarsi dalla <strong>su</strong>a residenza senza permesso del giudice delegato, e deve<br />
presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta è chiamato,<br />
salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.<br />
2. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine<br />
di presentarsi."<br />
Art. 50. ( 1 )<br />
[Pubblico registro dei falliti.<br />
Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di<br />
coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il<br />
luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.<br />
Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.<br />
Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.<br />
Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e<br />
giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono<br />
eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.]<br />
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />
Sezione II<br />
Degli effetti del fallimento per i creditori<br />
Art. 51. ( 1 )<br />
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.<br />
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nes<strong>su</strong>na azione<br />
individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata<br />
o proseguita <strong>su</strong>i beni compresi nel fallimento.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 51. Divieto di azioni esecutive individuali.<br />
1. Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della dichiarazione di fallimento nes<strong>su</strong>na azione<br />
individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita <strong>su</strong>i beni compresi nel fallimento."<br />
Art. 52. ( 1 )<br />
Concorso dei creditori.<br />
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