30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito<br />

di quello penale.<br />

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i<br />

creditori concor<strong>su</strong>ali.<br />

Restano esclusi dall'esdebitazione:<br />

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti<br />

estranei<br />

all'esercizio dell'impresa;<br />

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali<br />

ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.<br />

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e<br />

degli obbligati in via di regresso.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 143. ( 1 )<br />

Procedimento di esdebitazione.<br />

Il tribunale, con il decreto di chiu<strong>su</strong>ra del fallimento o <strong>su</strong> ricorso del debitore presentato entro l'anno<br />

<strong>su</strong>ccessivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti<br />

collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei<br />

confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concor<strong>su</strong>ali non soddisfatti integralmente.<br />

Contro il decreto che provvede <strong>su</strong>l ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il<br />

pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 143. Condizioni per la riabilitazione.<br />

1. La riabilitazione può essere concessa al fallito:<br />

1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;<br />

2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del<br />

beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e<br />

della mi<strong>su</strong>ra della percentuale. La riabilitazione non può essere concessa se la percentuale stabilita<br />

per i creditori chirografari è inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale<br />

dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;<br />

3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni<br />

dalla chiu<strong>su</strong>ra del fallimento."<br />

Art. 144. ( 1 )<br />

Esdebitazione per i crediti concor<strong>su</strong>ali non concorrenti.<br />

Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei<br />

creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la<br />

domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla<br />

percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.<br />

71

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!