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I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

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Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa fissati<br />

nell'art. 1 l. fall. – Pre<strong>su</strong>nzione di <strong>su</strong>peramento -<br />

Applicabilità ai piccoli imprenditori – Esclusione.<br />

L’attuale formulazione dell’art. 1 della legge fallimentare esclude<br />

che per la individuazione delle imprese fallibili sia necessario<br />

raccordarsi anche con la disposizione di cui all’art. 2083 cod. civ.,<br />

essendo <strong>su</strong>fficiente il <strong>su</strong>peramento di uno dei <strong>requisiti</strong><br />

dimensionali previsti dal secondo comma. Non si può tuttavia<br />

dimenticare che il legislatore delegante aveva autorizzato soltanto<br />

l'estensione delle aree di esenzione del fallimento (e non la loro<br />

soppressione) sicchè il giudice deve sempre verificare in concreto<br />

che l'imprenditore non sia nè un ente pubblico né un piccolo<br />

imprenditore. Conseguentemente coloro che appartengono ad una<br />

delle categorie civilistiche descritte dall'art. 2083 c.c. sono<br />

sottratti al regime delle pre<strong>su</strong>nzioni, e possono quindi essere<br />

dichiarati falliti solo se, in concreto, si sia acquisita nei loro<br />

confronti la prova di una dimensione <strong>su</strong>periore ai parametri di cui<br />

al secondo comma della legge fallimentare. Tribunale Salerno 07 aprile<br />

2008 .<br />

Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa fissati<br />

nell'art. 1 l. fall. – Pre<strong>su</strong>nzione di non <strong>su</strong>peramento per i<br />

piccoli imprenditori.<br />

Le norme <strong>su</strong>l pre<strong>su</strong>pposto soggettivo affermano due regole<br />

generali: la fallibilità delle medie e grandi imprese (con esclusione<br />

di quelle soggette alla sola liquidazione coatta amministrativa o<br />

alla procedura di amministrazione straordinaria) e la non fallibilità<br />

delle piccole imprese. Il secondo comma dell’art. 1 l. fall., rispetto<br />

alla prima regola introduce una deroga, rispetto alla seconda<br />

regola circoscrive ulteriormente la nozione di piccolo imprenditore<br />

non fallibile, escludendo dalla sfera di inoperatività della legge<br />

fallimentare quelle imprese che, pur lavorando in via esclusiva o<br />

principale con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, abbiano<br />

tuttavia raggiunto determinati livelli di patrimonio, ricavi o<br />

indebitamento. Posta la regola generale di non fallibilità della<br />

piccola impresa, la delimitazione del <strong>su</strong>o ambito operata dalla<br />

legge speciale non può essere concepita, come per le medie<br />

imprese, alla stregua di fatto impeditivo (di natura meramente<br />

proces<strong>su</strong>ale, o sostanziale se si ritiene che la nuova disciplina<br />

fallimentare abbia attribuito al creditore un diritto soggettivo al<br />

fallimento del proprio debitore - imprenditore insolvente), che<br />

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