I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa fissati<br />
nell'art. 1 l. fall. – Pre<strong>su</strong>nzione di <strong>su</strong>peramento -<br />
Applicabilità ai piccoli imprenditori – Esclusione.<br />
L’attuale formulazione dell’art. 1 della legge fallimentare esclude<br />
che per la individuazione delle imprese fallibili sia necessario<br />
raccordarsi anche con la disposizione di cui all’art. 2083 cod. civ.,<br />
essendo <strong>su</strong>fficiente il <strong>su</strong>peramento di uno dei <strong>requisiti</strong><br />
dimensionali previsti dal secondo comma. Non si può tuttavia<br />
dimenticare che il legislatore delegante aveva autorizzato soltanto<br />
l'estensione delle aree di esenzione del fallimento (e non la loro<br />
soppressione) sicchè il giudice deve sempre verificare in concreto<br />
che l'imprenditore non sia nè un ente pubblico né un piccolo<br />
imprenditore. Conseguentemente coloro che appartengono ad una<br />
delle categorie civilistiche descritte dall'art. 2083 c.c. sono<br />
sottratti al regime delle pre<strong>su</strong>nzioni, e possono quindi essere<br />
dichiarati falliti solo se, in concreto, si sia acquisita nei loro<br />
confronti la prova di una dimensione <strong>su</strong>periore ai parametri di cui<br />
al secondo comma della legge fallimentare. Tribunale Salerno 07 aprile<br />
2008 .<br />
Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa fissati<br />
nell'art. 1 l. fall. – Pre<strong>su</strong>nzione di non <strong>su</strong>peramento per i<br />
piccoli imprenditori.<br />
Le norme <strong>su</strong>l pre<strong>su</strong>pposto soggettivo affermano due regole<br />
generali: la fallibilità delle medie e grandi imprese (con esclusione<br />
di quelle soggette alla sola liquidazione coatta amministrativa o<br />
alla procedura di amministrazione straordinaria) e la non fallibilità<br />
delle piccole imprese. Il secondo comma dell’art. 1 l. fall., rispetto<br />
alla prima regola introduce una deroga, rispetto alla seconda<br />
regola circoscrive ulteriormente la nozione di piccolo imprenditore<br />
non fallibile, escludendo dalla sfera di inoperatività della legge<br />
fallimentare quelle imprese che, pur lavorando in via esclusiva o<br />
principale con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, abbiano<br />
tuttavia raggiunto determinati livelli di patrimonio, ricavi o<br />
indebitamento. Posta la regola generale di non fallibilità della<br />
piccola impresa, la delimitazione del <strong>su</strong>o ambito operata dalla<br />
legge speciale non può essere concepita, come per le medie<br />
imprese, alla stregua di fatto impeditivo (di natura meramente<br />
proces<strong>su</strong>ale, o sostanziale se si ritiene che la nuova disciplina<br />
fallimentare abbia attribuito al creditore un diritto soggettivo al<br />
fallimento del proprio debitore - imprenditore insolvente), che<br />
113