I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
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(1) Numero così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
(2) Numero abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />
(3) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 46. Beni non compresi nel fallimento.<br />
1. Non sono compresi nel fallimento:<br />
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;<br />
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna<br />
con la <strong>su</strong>a attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento <strong>su</strong>o e della famiglia;<br />
3) i frutti derivanti dall'u<strong>su</strong>frutto legale <strong>su</strong>i beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio<br />
familiare, salvo quanto è disposto dagli artt. 170 e 326 del codice civile;<br />
4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del codice<br />
civile;<br />
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.<br />
2. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato."<br />
Art. 47.<br />
Alimenti al fallito e alla famiglia.<br />
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di <strong>su</strong>ssistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il<br />
comitato dei creditori, [se è stato nominato,] ( 1 ) può concedergli un <strong>su</strong>ssidio a titolo di alimenti per<br />
lui e per la famiglia.<br />
La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della <strong>su</strong>a famiglia,<br />
non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.<br />
(1) Parole abrogate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />
Art. 48. ( 1 )<br />
Corrispondenza diretta al fallito.<br />
Il fallito persona fisica e' tenuto a consegnare al curatore la propria<br />
corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti<br />
compresi nel fallimento.<br />
La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e' consegnata al<br />
curatore.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />
Art. 49. ( 1 )<br />
Obbligo del fallito.<br />
L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori<br />
di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni<br />
cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.<br />
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al<br />
primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei<br />
creditori.<br />
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