30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(1) Numero così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

(2) Numero abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />

(3) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 46. Beni non compresi nel fallimento.<br />

1. Non sono compresi nel fallimento:<br />

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;<br />

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna<br />

con la <strong>su</strong>a attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento <strong>su</strong>o e della famiglia;<br />

3) i frutti derivanti dall'u<strong>su</strong>frutto legale <strong>su</strong>i beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio<br />

familiare, salvo quanto è disposto dagli artt. 170 e 326 del codice civile;<br />

4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del codice<br />

civile;<br />

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.<br />

2. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato."<br />

Art. 47.<br />

Alimenti al fallito e alla famiglia.<br />

Se al fallito vengono a mancare i mezzi di <strong>su</strong>ssistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il<br />

comitato dei creditori, [se è stato nominato,] ( 1 ) può concedergli un <strong>su</strong>ssidio a titolo di alimenti per<br />

lui e per la famiglia.<br />

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della <strong>su</strong>a famiglia,<br />

non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.<br />

(1) Parole abrogate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />

Art. 48. ( 1 )<br />

Corrispondenza diretta al fallito.<br />

Il fallito persona fisica e' tenuto a consegnare al curatore la propria<br />

corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti<br />

compresi nel fallimento.<br />

La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e' consegnata al<br />

curatore.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 49. ( 1 )<br />

Obbligo del fallito.<br />

L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori<br />

di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni<br />

cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.<br />

Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al<br />

primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei<br />

creditori.<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!