I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
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Art. 156. ( 1 )<br />
Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza.<br />
Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il<br />
patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla <strong>su</strong>a<br />
liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.<br />
I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al<br />
passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità <strong>su</strong>ssidiaria o illimitata previsti<br />
dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.<br />
Se ri<strong>su</strong>ltano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e<br />
il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli<br />
amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.<br />
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />
"Art. 156. Organi e provvedimenti conservativi.<br />
[1. Abrogato]<br />
2. E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori. Può essere omessa l'apposizione dei sigilli."<br />
Art. 157. ( 1 )<br />
[Accertamento del passivo.<br />
Il curatore forma l'elenco dei creditori in base alle scritture contabili, alle dichiarazioni del<br />
debitore e alle altre notizie che può as<strong>su</strong>mere.<br />
L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione<br />
dello stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. Lo stato passivo col decreto del giudice è<br />
depositato in cancelleria, e chiunque può prenderne visione.<br />
Il curatore dà notizia mediante lettera raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal<br />
deposito, del provvedimento che lo riguarda.<br />
Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi<br />
possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello stesso termine possono essere proposte le<br />
contestazioni dei creditori ammessi da parte di altri creditori.<br />
Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di definire<br />
amichevolmente le questioni e, in caso di ri<strong>su</strong>ltato negativo, pronuncia unica sentenza]<br />
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />
Art. 158. ( 1 )<br />
[Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili.<br />
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione,<br />
restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.]<br />
(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />
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