I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG
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convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.<br />
La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano<br />
soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in mi<strong>su</strong>ra non inferiore a<br />
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, <strong>su</strong>l ricavato in caso di liquidazione,<br />
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti <strong>su</strong>i quali <strong>su</strong>ssiste la causa di<br />
prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei <strong>requisiti</strong> di cui all'art.<br />
67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non<br />
puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.<br />
La proposta presentata da uno o piu' creditori o da un terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei<br />
beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche'<br />
autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della<br />
pretesa. Il proponente puo' limitare gli impegni as<strong>su</strong>nti con il concordato ai soli creditori ammessi al<br />
passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o<br />
domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori<br />
continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di<br />
esdebitazione.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />
Art. 125. ( 1 )<br />
Esame della proposta e comunicazione ai creditori.<br />
La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del<br />
curatore, con specifico riferimento ai pre<strong>su</strong>mibili ri<strong>su</strong>ltati della liquidazione ed alle garanzie offerte.<br />
Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole<br />
del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al<br />
parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove<br />
possono essere reperiti i dati per la <strong>su</strong>a valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara'<br />
considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un<br />
termine non inferiore a venti giorni ne' <strong>su</strong>periore a trenta, entro il quale i creditori devono far<br />
pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.<br />
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di<br />
essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma,<br />
al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'art. 124, secondo<br />
comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'art. 124, terzo comma.<br />
Se la societa' fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di<br />
concordato, la comunicazione e' inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive<br />
assemblee, affinche' possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo<br />
comma e' prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.<br />
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />
Art. 126. ( 1 )<br />
Concordato nel caso di numerosi creditori.<br />
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