30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.<br />

La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano<br />

soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in mi<strong>su</strong>ra non inferiore a<br />

quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, <strong>su</strong>l ricavato in caso di liquidazione,<br />

avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti <strong>su</strong>i quali <strong>su</strong>ssiste la causa di<br />

prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei <strong>requisiti</strong> di cui all'art.<br />

67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non<br />

puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.<br />

La proposta presentata da uno o piu' creditori o da un terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei<br />

beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche'<br />

autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della<br />

pretesa. Il proponente puo' limitare gli impegni as<strong>su</strong>nti con il concordato ai soli creditori ammessi al<br />

passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o<br />

domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori<br />

continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di<br />

esdebitazione.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 125. ( 1 )<br />

Esame della proposta e comunicazione ai creditori.<br />

La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del<br />

curatore, con specifico riferimento ai pre<strong>su</strong>mibili ri<strong>su</strong>ltati della liquidazione ed alle garanzie offerte.<br />

Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole<br />

del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al<br />

parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove<br />

possono essere reperiti i dati per la <strong>su</strong>a valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara'<br />

considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un<br />

termine non inferiore a venti giorni ne' <strong>su</strong>periore a trenta, entro il quale i creditori devono far<br />

pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.<br />

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di<br />

essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma,<br />

al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'art. 124, secondo<br />

comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'art. 124, terzo comma.<br />

Se la societa' fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di<br />

concordato, la comunicazione e' inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive<br />

assemblee, affinche' possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo<br />

comma e' prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.<br />

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 126. ( 1 )<br />

Concordato nel caso di numerosi creditori.<br />

63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!