30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 193. ( 1 )<br />

[Fine dell'amministrazione controllata.<br />

Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può<br />

chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il<br />

tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17.<br />

Se al termine dell'amministrazione controllata ri<strong>su</strong>lta che l'impresa non è in condizioni di<br />

adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo<br />

precedente.]<br />

(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:<br />

"Art. 193. Fine dell'amministrazione controllata.<br />

1. Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può<br />

chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il<br />

tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17.<br />

2. Se al termine dell'amministrazione controllata ri<strong>su</strong>lta che l'impresa non è in condizioni di<br />

adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente."<br />

TITOLO V<br />

DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA<br />

Art. 194.<br />

Norme applicabili.<br />

La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le<br />

leggi speciali dispongano diversamente.<br />

Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200,<br />

201, 202, 203, 209, 211 e 213.<br />

Art. 195. ( 1 )<br />

Accertamento <strong>giudiziario</strong> dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta<br />

amministrativa.<br />

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in<br />

stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, <strong>su</strong> richiesta di uno o<br />

piu' creditori, ovvero dell'autorita' che ha la vigilanza <strong>su</strong>ll'impresa o di questa stessa, dichiara tale<br />

stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno<br />

antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.<br />

Con la stessa sentenza o con <strong>su</strong>ccessivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga<br />

opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.<br />

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalita' di cui all'art. 15, e<br />

l'autorita' governativa che ha la vigilanza <strong>su</strong>ll'impresa.<br />

La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile,<br />

all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione. Essa e' inoltre notificata, affissa e resa<br />

93

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!