30.05.2013 Views

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

in<strong>su</strong>fficiente realizzo emerge <strong>su</strong>ccessivamente alla verifica dello stato passivo.<br />

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che abbiano presentato domanda<br />

di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni <strong>su</strong>ccessivi,<br />

possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio,<br />

sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.<br />

(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Art. 103. ( 1 )<br />

Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione.<br />

Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il<br />

regime probatorio previsto nell'art. 621 del codice di procedura civile. Se il bene non e' stato<br />

acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'art.<br />

95, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del<br />

bene alla data di apertura del concorso.<br />

Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puo' chiedere<br />

che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.<br />

Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.<br />

(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.<br />

Capo VI<br />

Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo<br />

Sezione I<br />

Disposizioni generali<br />

Art. 104. ( 1 )<br />

Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito.<br />

Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio<br />

dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un<br />

danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.<br />

Successivamente, <strong>su</strong> proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del<br />

comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio<br />

dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.<br />

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore,<br />

almeno ogni tre mesi, per essere informato <strong>su</strong>ll'andamento della gestione e per pronunciarsi<br />

<strong>su</strong>ll'opportunità di continuare l'esercizio.<br />

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice<br />

delegato ne ordina la cessazione.<br />

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!