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I requisiti - ufficiale giudiziario su internet - UIUG

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stata posta in liquidazione stante la diversa natura di tale fase di<br />

esistenza dell’impresa cui non può attribuirsi valore indicativo<br />

delle <strong>su</strong>e reali dimensioni. Tribunale Mantova 08 maggio 2007 .<br />

Dichiarazione di fallimento – Parametri dimensionali<br />

dell’impresa – Capitale investito –Nozione.<br />

Ai fini dell’accertamento del requisito di cui all’art. 1, lett. a) legge<br />

fall., per capitale investito deve intendersi ogni investimento<br />

effettuato con riferimento al tempo del <strong>su</strong>o impiego e non solo a<br />

quella parte residua esistente al momento della conclamata<br />

insolvenza. Per l’individuazione del capitale investito si deve fare<br />

riferimento all’attivo di bilancio, costituito dalla sommatoria delle<br />

attività correnti (capitale circolante) e cioè da rimanenze, crediti,<br />

liquidità ed attività fisse (il c.d. capitale fisso, composto a <strong>su</strong>a<br />

volta da immobilizzazioni materiali ed immateriali. Appello Brescia 21<br />

febbraio 2007 .<br />

Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa – Definizione<br />

di piccolo imprenditore – Richiamo all’art. 2083 cod. civ. –<br />

Esclusione. Dichiarazione di fallimento – Pre<strong>su</strong>pposti<br />

soggettivi ed oggettivi – Disponibilità delle parti –<br />

Esclusione. Dichiarazione di fallimento – Pre<strong>su</strong>pposti –<br />

Normativa di interesse pubblico – Deroga al sistema<br />

probatorio – Onere della prova a carico del debitore in<br />

mancanza di allegazione del ricorrente – Esclusione.<br />

L’attuale formulazione “in negativo” dell’art. 1 della legge<br />

fallimentare esclude che per la definizione di piccolo imprenditore<br />

sia necessario raccordarsi anche con la disposizione di cui all’art.<br />

2083 cod. civ. I pre<strong>su</strong>pposti oggettivi e soggettivi del fallimento<br />

non rientrano tra le situazioni giuridiche rimesse alla volontà<br />

negoziale delle parti interessate. I creditori potrebbero "rimettere"<br />

le obbligazioni nei loro confronti di un certo imprenditore, oppure<br />

stipulare un pactum de non petendo pluridecennale – così da<br />

"sterilizzare" gli impegni che altrimenti l’altro non sarebbe "più in<br />

grado di soddisfare regolarmente", come recita l’immutato art. 5<br />

co. II L.F. – ma né essi né il debitore possono prescindere<br />

dall’insolvenza in senso tecnico, onde giungere al fallimento od<br />

invece evitarlo. L’imprenditore fallisce quando è "insolvente" e<br />

"non piccolo", ma ove anche dichiarasse contra se di essere tale,<br />

non per questo il giudizio dovrebbe senz’altro fondarsi <strong>su</strong> quella<br />

<strong>su</strong>a "ammissione"; anzi, il Tribunale sarebbe pacificamente tenuto<br />

a rigettare l’istanza di fallimento – anche "in proprio" – una volta<br />

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