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individuo e insurrezione - Autistici

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Marco Cossutta<br />

volontà dominante gli uomini stessi (il fine risulta, perciò, convenzionalmente<br />

posto ed eteronomo alla comunità stessa). La<br />

volontà dominante e regolatrice, in questo ambito, può farsi<br />

valere soltanto attraverso l'annullamento delle altre volontà, annullamento<br />

che si realizza con l'ausilio della forza. E', di fatti, la<br />

forza, la costante minaccia di una misura coercitiva che rende<br />

effettivo ed efficace il comando (ritorna alla mente la citata definizione<br />

kelseniana del diritto quale tecnica per il controllo sociale).<br />

Ritornando a Stirner, ci pare che l'Autore in questione, pur nella<br />

sua precipua teoria dell'Unico, leghi indissolubilmente il diritto<br />

alla forza, tant'è che privo di potenza l'uomo non avrebbe diritti.<br />

«Io posso essere ligio alle leggi sia in un regime dispotico che<br />

nella società di Weitling, ma in entrambi i casi io sono completamente<br />

privo di diritti miei, perché quelli che ho, nell'un caso<br />

come nell'altro, non sono miei, ma estranei» 15 . I diritti estranei<br />

apparterrebbero al «dominatore», la cui volontà si fa diritto proprio<br />

perché più potente delle altre. Il rapporto giuridico in questo<br />

contesto è sempre un rapporto di dominio ed il «diritto», che<br />

all'interno di questo viene riconosciuto, sarà sempre, se non<br />

sorretto dalla potenza, un diritto estraneo, una mera concessione<br />

che può sempre venire tolta. Infatti, ci suggerisce Stirner,<br />

«che cosa cerco allora da questo tribunale [a cui mi rivolgo per<br />

far valere un mio presunto diritto ]? io cerco il diritto del sultano,<br />

non il mio: cerco un diritto estraneo. Nella misura in cui questo<br />

diritto estraneo si accorda con il mio, potrò trovare, ovviamente,<br />

il secondo nel primo» 16 .<br />

Il diritto è sempre ed unicamente appannaggio del potente. Appare<br />

a questo punto interessante notare come la riflessione<br />

stirneriana sul fenomeno giuridico anticipi gli sviluppi più coerenti<br />

della moderna prospettiva politica. Significativo leggere<br />

Stirner sulla falsariga del rapporto (già richiamato) fra diritto<br />

soggettivo e diritto oggettivo, e notare come il Nostro (che rimane<br />

pur sempre il più coerente negatore della idea della statualità<br />

in nome della idea di unicità, della potenza dell'Unico)<br />

anticipi le riflessioni kelseniane.<br />

«Ogni diritto esistente – scrive Stirner nel 1844 – è un diritto<br />

estraneo, un diritto che mi 'viene concesso', di cui mi si 'lascia<br />

godere'» 17 ; in definitiva, anche i cosiddetti diritti soggettivi non<br />

sono nulla più di una concessione della autorità statuale, di<br />

coloro che monopolizzano la forza, e che ci lasciano godere di<br />

15 L'Unico, p. 198.<br />

16 Ibidem, p. 196.<br />

17 Ibidem.<br />

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