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<strong>turrisbabel</strong> <strong>69</strong> März Marzo 2006 Tutela degli insiemi – Landschaftsplanung / Paesaggistica 43<br />

3 Le pendici collinari<br />

ricoperte di vigneti sono<br />

soggette persino al divieto<br />

di sostituzione del caratteristico<br />

tipo di coltivazione,<br />

mentre il nucleo abitato<br />

non è gravato da alcun vincolo<br />

particolare: pendici e<br />

nucleo abitato si integrano<br />

in un insieme da tutelare.<br />

4 – 5 Stili e linguaggi<br />

architettonici diversi possono<br />

garantire in eguale<br />

misura un adeguato inserimento<br />

della nuova edificazione<br />

nel tessuto insediativo<br />

esistente, a condizione<br />

che si rispettino<br />

alcuni principi derivabili<br />

dalla “lettura” del sito.<br />

definizione di indicatori ha come fine quello<br />

di mantenere il processo di individuazione<br />

degli insiemi entro binari di oggettività, che<br />

conducano a conclusioni non individuali,<br />

ma dotate del ”conforto collettivo”: un vasto<br />

ventaglio di indicatori mette in grado di<br />

recuperare in termini di scientificità rispetto<br />

ad una maggiore raffinatezza consentita da<br />

un approccio più empirico e soggettivo.<br />

Gli indicatori fanno riferimento prevalentemente<br />

al concetto di paesaggio, secondo<br />

una accezione che spazia dalla testimonianza<br />

fisica (carattere pittoresco, carattere<br />

monumentale, connotazione stilistica, figurabilità,<br />

panoramicità, permanenza dell’impianto<br />

urbano, permanenza della tipologia<br />

edilizia, elementi naturali) fino al ricordo<br />

storico (valore storico, memoria collettiva)<br />

dell’evoluzione dell’assetto del territorio.<br />

La normazione della qualità<br />

La tutela del nuovo oggetto “insieme” richiede<br />

un rinnovato impianto normativo: è<br />

in gioco la qualità del territorio ed il nuovo<br />

approccio normativo non può risolversi<br />

banalmente in un ulteriore strumento vincolistico,<br />

ma deve rappresentare un nuovo<br />

strumento urbanistico idoneo a progettarne<br />

lo “sviluppo”. Si tratta quindi di superare<br />

il concetto statico di conservazione passiva,<br />

per affrontare l’esercizio arduo di coniugare<br />

le irrinunciabili esigenze di conservazione<br />

con le inarrestabili dinamiche di trasformazione,<br />

caratteristica fisiologica di<br />

ogni insediamento e di ogni comunità.<br />

In termini operativi tutto ciò ha significato<br />

scegliere tra una tutela “dura e concentrata”,<br />

mirata a pochi insiemi di altissimo valore,<br />

ovvero una tutela “morbida e diffusa”,<br />

estesa a vasti brani del territorio, la prima<br />

con ampie sovrapposizioni rispetto ai regimi<br />

vincolistici classici ed incentrata sulla<br />

protezione di beni spesso già ampiamenti<br />

tutelati, la seconda aperta verso la protezione<br />

di parti più numerose del territorio,<br />

più deboli e meno protette da trasformazioni<br />

snaturanti. Tenendo conto delle potenzialità<br />

progettuali ravvisate nello strumento<br />

normativo, Bolzano ha scelto di percorrere<br />

la seconda via, che ha portato alla definizione<br />

di una ottantina di “insiemi” per una<br />

superficie complessiva di circa 600 ettari.<br />

In coerenza con tale opzione, l’impianto<br />

normativo è stato costruito su criteri procedurali<br />

e prestazionali piuttosto che su crite-<br />

ri puramente prescrittivi. Si è perciò riservato<br />

gran spazio alla componente descrittiva,<br />

nella convinzione che raccontare bene<br />

il territorio a chi lo abita e lo gestisce serve<br />

a convincerlo della “saggezza” delle proposte<br />

ed a renderlo partecipe delle scelte<br />

di tutela necessarie. L’accentuazione della<br />

modalità procedurale e prestazionale del-<br />

4 – 5<br />

l’impianto normativo viene poi perseguita<br />

classificando gli interventi come prevalentemente<br />

conservativi o come prevalentemente<br />

trasformativi: i primi ricadono in<br />

una procedura autorizzativa ordinaria, basata<br />

sul parere della commissione edilizia<br />

in merito al rispetto delle indicazioni specifiche<br />

per la tutela degli elementi valoriali<br />

caratterizzanti l’insieme, contenuti nella<br />

relativa scheda descrittivo-normativa, mentre<br />

per i secondi, che sono tali da incidere<br />

sugli elementi valoriali, si innesca una<br />

procedura speciale, per cui la valutazione<br />

avviene in contradditorio con il progettista<br />

e con uno specifico comitato di esperti ad<br />

integrazione della commissione edilizia.<br />

La procedura ordinaria esclude ogni “fuga”<br />

dalla contestualizzazione degli interventi, la<br />

procedura speciale lascia aperta la possibilità<br />

di una cosciente divagazione decontestualizzante,<br />

ammissibile in quanto miglioria<br />

suffragata da incontestabili motivazioni.

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