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Estradizione - Archiviopenale.it

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ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2vazioni del ricorrente e di varie fonti tra ONU e ONG 64 circa lo stato penosodella tutela dei dir<strong>it</strong>ti umani ed il clima di impun<strong>it</strong>à verso la tortura in Giordania,e anzi osserva che essa rimane “diffusa e di routine” 65 . E' concorde conl'interessato anche sul fatto che l'essere un islamista di fama lo piazzerebbenella categoria dei detenuti frequentemente maltrattati. Tuttavia, la Corte r<strong>it</strong>ieneche la s<strong>it</strong>uazione uman<strong>it</strong>aria in Giordania non preclude la possibil<strong>it</strong>à diaffidarsi alle assicurazioni 66 . R<strong>it</strong>iene, inoltre, che la fama del ricorrente fungerebbepiuttosto da protezione 67a causa della esposizione mediatica del casoed il conseguente interesse di Regno Un<strong>it</strong>o e Giordania a preservare le propriereputazioni a livello internazionale e gli ottimi rapporti tra loro intercorrenti68 .La Corte passa dunque ad analizzare il MOU e le disposizioni per ilCentro Adaleh. Elogia la qual<strong>it</strong>à, la completezza e la specific<strong>it</strong>à delle assurancesivi contenute, definendolo «superior in both <strong>it</strong>s detail and <strong>it</strong>s formal<strong>it</strong>yto any assurances which the Court has previously examined...[and] to any assurancesexamined by the Un<strong>it</strong>ed Nations Comm<strong>it</strong>tee Against Torture andthe Un<strong>it</strong>ed Nations Human Rights Comm<strong>it</strong>tee» 69 . La Corte tronca dunque imotivi di ricorso dell'interessato basati sulla giurisprudenza UNCAT contrariaalle assurances ed anche le osservazioni del CPT e gli inviati speciali ONU,c<strong>it</strong>ati nella sentenza Ismoilov ed altri. Sostiene poi che il MOU sarebbe stato“notevolmente rafforzat” se il paragrafo 2 70 avesse specificato dei tempi brevi edeterminati invece di “prontamente” e “giudice civile” invece di “giudice”,formulazione che lasciava aperta la possibil<strong>it</strong>à che il ricorrente venisse portatoin that country and the particular characteristics of the applicant», ibid., §186.64Ibid., §§ 106-124.65Ibid., § 19166Ibid., § 19467Ibid., § 196. La Corte fa un confronto con la s<strong>it</strong>uazione del ricorrente nel caso Lai CheongSing v. Canada (Minister of C<strong>it</strong>izenship and Immigration) 2007 FC 361, nel quale la FederalCourt canadese r<strong>it</strong>enne che il governo sbagliò nel considerare la notorietà dell'interessato,congiuntamente alle assicurazioni della Cina circa la pena di morte, una garanzia sufficiente aproteggerlo dalla tortura, visto che viene praticata in segreto, rendendo dunque priva di vantaggila notorietà. La Corte EDU r<strong>it</strong>enne che la differenza tra i due casi stava proprio neimeccanismi di mon<strong>it</strong>oraggio, assenti in Lai Sing.68Ibid. § 195.69Ibid. § 194.70«Una persona rimpatriata che viene arrestata o sottoposta a detenzione preventiva saràprontamente portata davanti ad un giudice o altro ufficiale autorizzato per legge ad eserc<strong>it</strong>arepoteri giudiziari affinché la legal<strong>it</strong>à dell'arresto o detenzione preventiva possa essere decisa».27

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