ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2stratta dalla risposta al caso di specie (come giustamente la Corte non ha r<strong>it</strong>enutodi fare). Infatti, la Corte rimane ad un livello interpretativo proprio deldir<strong>it</strong>to dell’Unione e spetterà, quindi, al giudice finlandese del rinvio – ossiaalla Corte Suprema, il Korkein oikeus – verificare se il mutamento del fattoincide sulla qualificazione del reato per il dir<strong>it</strong>to interno (come da prima questionepregiudiziale).Nei lim<strong>it</strong>i, però, in cui il dir<strong>it</strong>to nazionale è stato allegato al ricorso, parrebberonon sussistere modificazioni idonee a concretizzare un «reato diverso» aifini del principio di special<strong>it</strong>à (punto 63).La terza questione, invece, è la più complessa.Invero, essa ha carattere sussidiario rispetto alle due precedenti: non tanto (onon solo) a livello di pet<strong>it</strong>um subordinato, quanto più nell’ottica consequenzialeall’eventuale “divers<strong>it</strong>à” del reato, successivamente riscontrabile da partedel giudice nazionale secondo i cr<strong>it</strong>eri chiar<strong>it</strong>i dalla Corte in questa sentenza.Anche qui, pertanto, non può considerarsi esaur<strong>it</strong>o il rinvio pregiudiziale e laCorte, quindi, fornisce alcune indicazioni di ordine processuale che sono valide(solo) se ci si trova davvero dinanzi a «reati diversi» (punto 65).La risposta alla terza questione è molto più lineare di quanto la stessa pregiudizialein sé possa apparire. Il soggetto consegnato all’autor<strong>it</strong>à giudiziaria procedentepuò essere privato della libertà personale, in via leg<strong>it</strong>tima, solo perfatti risultanti dal m.a.e., mentre per fatti non menzionati occorre il consenso.Differente, invece, è la possibil<strong>it</strong>à di condannare la persona consegnataa pene detentive.Infatti, la persona consegnata può essere processata anche per un «reatodiverso» e ciò emerge chiaramente, come detto, dal combinato dispostodei paragrafi 2 e 3, lettera c dell’art. 27 della decisione-quadro c<strong>it</strong>ata.Del resto, come la stessa Corte ha precisato, i casi delle lettere b-d sonoeterogenei: ovviamente il principio di special<strong>it</strong>à non si applica se il reato èpunibile con pene diverse dalla detenzione (lettere b e d). Il fatto, invece, cheil procedimento «non d[ia] luogo all’applicazione di una misura restr<strong>it</strong>tiva dellalibertà personale» si pone come disposizione di natura processuale (punto68) e non penal-sostanziale. Non a caso, la norma non si esprime in terminidi «reato», bensì menziona il «procedimento»; in altre parole, può proseguirsiun processo in cui gli addeb<strong>it</strong>i contestati siano suscettibili di essere pun<strong>it</strong>i conla detenzione, ma è sufficiente – in defin<strong>it</strong>iva – che nessuna privazione dellalibertà sia esegu<strong>it</strong>a nel corso (e al termine) del procedimento.La procedibil<strong>it</strong>à per «reato diverso», peraltro (e come già visto), è analogamenteammessa dall’art. 721 c.p.p., il quale lim<strong>it</strong>a l’operativ<strong>it</strong>à del princi-46
ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2pio di special<strong>it</strong>à alle sole privazioni della libertà personale.Una volta pronunciata la sentenza, invece, occorre l’assenso ex art. 27,paragrafo 3, lettera g, e paragrafo 4, della decisione-quadro, se s’intende fareseguire la pena detentiva o la misura di sicurezza comminata (punto 76).Nel solco della giurisprudenza Leymann-Pustovarov si è posta la Cortedi Cassazione nella sentenza n. 39240 del 2011.In tale pronuncia, la Suprema Corte precisa la portata del principio dispecial<strong>it</strong>à proprio in forza del combinato disposto dei commi 1 e 2, lettera cdell’art. 26, L. 69/05 (di contenuto sostanzialmente analogo all’art. 27, paragrafi2 e 3, lettera c, della decisione-quadro 2002/584/GAI).La Corte di Cassazione precisa, in risposta ad uno dei motivi di impugnazione,che un provvedimento (astrattamente) restr<strong>it</strong>tivo della libertà personalepossa essere leg<strong>it</strong>timamente emesso dal giudice nazionale in relazionea «reati diversi», purché detta misura non sia esegu<strong>it</strong>a. Del resto, come si ricordanella stessa sentenza, tale provvedimento cost<strong>it</strong>uisce attod’instaurazione necessario della procedura di assenso o, comunque, il fondamentoper l’emissione di un nuovo m.a.e.Dovrà convenirsi sul fatto che tale interpretazione «s’impone con […] evidenza»[107]guardando alla normativa sul m.a.e., in particolar modo alla luce delcaso Leymann-Pustovarov, che la stessa sentenza n. 39240 c<strong>it</strong>. richiama.Infatti, se detta lettura non fosse chiaramente desumibile dal testonormativo, né ricavabile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la Cassazionesarebbe stata obbligata al rinvio pregiudiziale, in quanto giudice diultima istanza su materia di dir<strong>it</strong>to dell’Unione (art. 267, paragrafo 3,T.F.U.E.; sentenza CGCE CILFIT, del 6.10.1982, causa 283/81).La questione pregiudiziale, ad ogni modo, deve avere ad oggetto ladecisione sul m.a.e., visto l’art. 267 del T.F.U.E.18. Sul mandato di arresto europeo e sulla rinunciabil<strong>it</strong>à al principio di special<strong>it</strong>àIl paragrafo 3 dell’art. 27 della decisione-quadro sul m.a.e. introduce,a fianco delle sopra espresse eccezioni al principio di special<strong>it</strong>à, una serie dielementi consensualistici, testualmente innovativi.Per rendere inapplicabile il principio di special<strong>it</strong>à, infatti, è sufficientela rinuncia personale del soggetto consegnato, in ossequio all’art. 27, paragra-107CGCE, sent. CILFIT del 6.10.1982, causa 283/81, punto 21.47
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