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Estradizione - Archiviopenale.it

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ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2pio di special<strong>it</strong>à alle sole privazioni della libertà personale.Una volta pronunciata la sentenza, invece, occorre l’assenso ex art. 27,paragrafo 3, lettera g, e paragrafo 4, della decisione-quadro, se s’intende fareseguire la pena detentiva o la misura di sicurezza comminata (punto 76).Nel solco della giurisprudenza Leymann-Pustovarov si è posta la Cortedi Cassazione nella sentenza n. 39240 del 2011.In tale pronuncia, la Suprema Corte precisa la portata del principio dispecial<strong>it</strong>à proprio in forza del combinato disposto dei commi 1 e 2, lettera cdell’art. 26, L. 69/05 (di contenuto sostanzialmente analogo all’art. 27, paragrafi2 e 3, lettera c, della decisione-quadro 2002/584/GAI).La Corte di Cassazione precisa, in risposta ad uno dei motivi di impugnazione,che un provvedimento (astrattamente) restr<strong>it</strong>tivo della libertà personalepossa essere leg<strong>it</strong>timamente emesso dal giudice nazionale in relazionea «reati diversi», purché detta misura non sia esegu<strong>it</strong>a. Del resto, come si ricordanella stessa sentenza, tale provvedimento cost<strong>it</strong>uisce attod’instaurazione necessario della procedura di assenso o, comunque, il fondamentoper l’emissione di un nuovo m.a.e.Dovrà convenirsi sul fatto che tale interpretazione «s’impone con […] evidenza»[107]guardando alla normativa sul m.a.e., in particolar modo alla luce delcaso Leymann-Pustovarov, che la stessa sentenza n. 39240 c<strong>it</strong>. richiama.Infatti, se detta lettura non fosse chiaramente desumibile dal testonormativo, né ricavabile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la Cassazionesarebbe stata obbligata al rinvio pregiudiziale, in quanto giudice diultima istanza su materia di dir<strong>it</strong>to dell’Unione (art. 267, paragrafo 3,T.F.U.E.; sentenza CGCE CILFIT, del 6.10.1982, causa 283/81).La questione pregiudiziale, ad ogni modo, deve avere ad oggetto ladecisione sul m.a.e., visto l’art. 267 del T.F.U.E.18. Sul mandato di arresto europeo e sulla rinunciabil<strong>it</strong>à al principio di special<strong>it</strong>àIl paragrafo 3 dell’art. 27 della decisione-quadro sul m.a.e. introduce,a fianco delle sopra espresse eccezioni al principio di special<strong>it</strong>à, una serie dielementi consensualistici, testualmente innovativi.Per rendere inapplicabile il principio di special<strong>it</strong>à, infatti, è sufficientela rinuncia personale del soggetto consegnato, in ossequio all’art. 27, paragra-107CGCE, sent. CILFIT del 6.10.1982, causa 283/81, punto 21.47

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